Art. 30 
 
        (Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS) 
 
  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2011,  l'attivita'  di  riscossione
relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute  all'Inps,
anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata  mediante
la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. 
  2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice
fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di  riferimento
del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti
tra quota capitale e sanzioni l'agente della  riscossione  competente
in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe  tributaria  alla
data di formazione dell'avviso. L'avviso,  per  i  crediti  accertati
dagli uffici, dovra' altresi' contenere  l'intimazione  ad  adempiere
l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati  entro  il
termine di 90 giorni dalla notifica  nonche'  l'indicazione  che,  in
mancanza del  pagamento,  l'agente  della  riscossione  indicato  nel
medesimo avviso  procedera'  ad  esecuzione  forzata.  L'avviso  deve
essere  sottoscritto,   anche   mediante   firma   elettronica,   dal
responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. 
  3. L'avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di  cui  al
comma  2,  relativo  alle  somme  dovute  a  titolo   di   contributi
previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili
o periodiche sia stato omesso in tutto  o  in  parte,  e'  consegnato
all'agente della riscossione che provvedera' al recupero nei  termini
fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell'avviso stesso
al contribuente. 
  4. L'avviso di addebito e' notificato in  via  prioritaria  tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli  elenchi
previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra  comune
e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della  polizia  municipale.
La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata
con avviso di ricevimento. 
  5. L'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene consegnato, in deroga  alle
disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio  1999,  n.
46,  agli  agenti  della  riscossione  con  le  modalita'   stabilite
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 
  6. All'atto dell'affidamento e,  successivamente,  in  presenza  di
nuovi elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta dell'agente della
riscossione, tutti  gli  elementi,  utili  a  migliorare  l'efficacia
dell'azione di recupero. 
  7. Per i crediti accertati dagli uffici, il debitore puo'  proporre
ricorso amministrativo avverso l'atto  di  accertamento  nei  termini
previsti  dalla  normativa  vigente,   in   relazione   alla   natura
dell'obbligo contributivo, e  comunque  non  oltre  90  giorni  dalla
notifica dell'avviso di addebito. Il ricorso,  presentato  all'organo
amministrativo competente a decidere sulle  singole  materie,  dovra'
obbligatoriamente essere trasmesso anche all'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale che provvedera' a consegnare l'avviso di  addebito
all'agente della riscossione  dopo  la  decisione  di  reiezione  del
competente organo amministrativo, nei termini  fissati  al  comma  5,
qualora entro 5 giorni dalla notifica della decisione stessa non  sia
data dimostrazione dell'avvenuto pagamento  delle  somme  dovute.  In
ogni caso il titolo dovra' essere consegnato all'agente non  oltre  i
termini  previsti  per  l'avvio  della  procedura  di  espropriazione
forzata. 
  8. La comunicazione  di  accoglimento  parziale  del  ricorso,  che
comporta la rideterminazione degli importi addebitati con  il  titolo
di cui al comma  1,  contiene  l'indicazione  delle  somme  dovute  e
l'intimazione al pagamento entro 5 giorni dalla notifica. In caso  di
mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento nel termine  assegnato,
il titolo sara' consegnato all'agente della riscossione  nei  termini
fissati al comma 5. In ogni caso il titolo dovra'  essere  consegnato
all'agente non oltre i termini previsti per l'avvio  della  procedura
di espropriazione forzata. 
  9. In caso di revisione in  autotutela  dell'atto  di  accertamento
l'avviso di addebito cessa di avere validita' e l'Istituto  Nazionale
della Previdenza Sociale provvedera'  a  notificare  al  debitore  un
nuovo  avviso  di  addebito,  ai  sensi  dei  commi  precedenti,  per
l'eventuale somma ancora dovuta. 
  10. L'articolo 25, comma 2, del  decreto  legislativo  26  febbraio
1999, n. 46, e' abrogato. 
  11. Decorso il termine di 90 giorni senza che  sia  stato  proposto
ricorso, in assenza di  pagamento,  l'agente  della  riscossione  nei
successivi trenta giorni e, sulla base del titolo esecutivo di cui al
comma 1 e senza la preventiva notifica della cartella  di  pagamento,
procede ad espropriazione  forzata  ai  sensi  dell'articolo  49  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602.
Decorso  un  anno  dalla  notifica   dell'avviso   di   accertamento,
l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica  dell'avviso  di
cui all'articolo 50,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.  L'espropriazione  forzata  in
ogni caso e' avviata, a pena di decadenza, entro il 31  dicembre  del
secondo anno successivo a quello in cui  l'accertamento  e'  divenuto
definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche in pendenza di
giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo  a  quello
entro il quale deve essere effettuato il pagamento. 
  12. Nei casi  previsti  dal  comma  3  l'agente  della  riscossione
procedera' all'espropriazione forzata trascorsi 30 giorni dalla  data
della consegna del titolo esecutivo da parte dell'Istituto  Nazionale
della Previdenza Sociale. 
  13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme  richieste
con l'avviso di cui ai commi 2 e 3 le sanzioni e le somme  aggiuntive
dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano,  fino
alla  data  del  pagamento.  All'agente  della  riscossione  spettano
l'aggio, interamente a carico del  debitore,  ed  il  rimborso  delle
spese relative alle procedure esecutive,  previste  dall'articolo  17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
  14. Ai fini della procedura  di  riscossione  di  cui  al  presente
articolo, i riferimenti  contenuti  in  norme  vigenti  al  ruolo  si
intendono effettuati ai  fini  del  recupero  delle  somme  dovute  a
qualunque titolo all'INPS al titolo  esecutivo  emesso  dallo  stesso
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione
ad adempiere l'obbligo di pagamento. 
  15. I rapporti con gli agenti della  riscossione  continueranno  ad
essere regolati secondo le disposizioni vigenti.