Art. 32 
 
(Riorganizzazione della  disciplina  fiscale  dei  fondi  immobiliari
                               chiusi) 
 
1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorita' di vigilanza, al
decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
disposizioni  in  materia  di  intermediazione   finanziaria),   sono
apportate le seguenti modifiche: 
a) all'articolo 1, comma 1, la lett. j) e' sostituita dalla seguente: 
"j) 'fondo comune di investimento': il patrimonio autonomo  raccolto,
mediante una o  piu'  emissione  di  quote,  tra  una  pluralita'  di
investitori con la finalita' di investire lo stesso sulla base di una
predeterminata  politica  di  investimento;  suddiviso  in  quote  di
pertinenza di una  pluralita'  di  partecipanti;  gestito  in  monte,
nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;"; 
b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: "nonche' da  ogni  altro
patrimonio  gestito  dalla  medesima  societa'",  sono  inserite   le
seguenti: "; delle obbligazioni contratte per  suo  conto,  il  fondo
comune  di  investimento  risponde  esclusivamente  con  il   proprio
patrimonio."; 
c)  all'articolo  37,  comma  2,  lettera  b-bis),  dopo  le  parole:
"all'esperienza professionale degli investitori;"  sono  inserite  le
seguenti: "a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, 
ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 39, comma 3." 
2.  Il  Ministro  dell'Economia  e  delle  finanze  emana,  ai  sensi
dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  le
disposizioni di attuazione del comma 1 entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
3. Le societa' di gestione del risparmio che  hanno  istituito  fondi
comuni d'investimento immobiliare che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono privi dei requisiti indicati nell'articolo
1, comma 1, lettera j) del predetto decreto  legislativo  n.  58  del
1998,  come  modificata  dal  comma  1,  lettera  a),   adottano   le
conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di
emanazione del decreto di cui al comma 2. 
4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la societa'  di
gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, un ammontare pari al 5 per cento della media dei
valori netti del fondo risultanti dai  prospetti  semestrali  redatti
nei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009. L'imposta e'  versata  dalla
societa' di gestione del risparmio nella  misura  del  40  per  cento
entro il 31 marzo 2011 e la  restante  parte  in  due  rate  di  pari
importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo  2012  e  la  seconda
entro il 31 marzo 2013. 
5. Le societa' di gestione del risparmio che non  intendono  adottare
le delibere di adeguamento previste dal  comma  3  deliberano,  entro
trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2,
la liquidazione del fondo comune d'investimento  in  deroga  ad  ogni
diversa disposizione contenuta nel decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative.  In  tal  caso  l'imposta
sostitutiva di cui al comma 4 e' dovuta  con  l'aliquota  del  7  per
cento, secondo modalita' e termini ivi stabiliti. 
6. Per l'accertamento delle modalita' di determinazione e  versamento
dell'imposta di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni
del  titolo  IV  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. 
7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.
410, e' abrogato. 
8.  Sono  abrogati  i  commi  da  17  a  20  dell'articolo   82   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
9. Con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da
emanare entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto  di  cui
al  comma  2,  sono  definite  le  modalita'  di   attuazione   delle
disposizioni contenute nei commi 4 e 5.