Art. 34 
 
(Obbligo per i non residenti di indicazione del  codice  fiscale  per
          l'apertura di rapporti con operatori finanziari) 
 
1. All'articolo 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al  primo  comma,  dopo  la  lettera  g-quater),  e'  aggiunta  la
seguente: "g-quinquies) atti o negozi delle societa' e degli enti  di
cui  all'articolo  32,  primo  comma,  numero  7),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i
clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti,
riguardanti  l'apertura  o  la   chiusura   di   qualsiasi   rapporto
continuativo."; 
b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole  "in  luogo  del
quale va  indicato  il  domicilio  o  sede  legale  all'estero"  sono
aggiunte le seguenti: ", salvo per gli atti  o  negozi  di  cui  alla
lettera g-quinquies).".