Art. 35 
 
(Razionalizzazione dell'accertamento nei confronti dei  soggetti  che
                aderiscono al consolidato nazionale) 
 
1. Dopo l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica del
29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: 
"Articolo 40-bis. Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti 
al consolidato nazionale 
1. Ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  societa',  il  controllo
delle dichiarazioni proprie presentate dalle societa'  consolidate  e
dalla  consolidante  nonche'   le   relative   rettifiche,   spettano
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data in cui e'
stata presentata la dichiarazione. 
2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun  soggetto
che  partecipa  al  consolidato  sono  effettuate  con  unico   atto,
notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con  il  quale
e' determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita  al
reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La
societa' consolidata e la consolidante sono litisconsorti  necessari.
Il  pagamento  delle  somme  scaturenti  dall'atto   unico   estingue
l'obbligazione  sia  se  effettuato  dalla  consolidata   che   dalla
consolidante. 
3. La consolidante ha facolta' di chiedere  che  siano  computate  in
diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui
al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino
a concorrenza del loro importo. A  tal  fine,  la  consolidante  deve
presentare un'apposita istanza,  all'ufficio  competente  a  emettere
l'atto di cui al comma  2,  entro  il  termine  di  proposizione  del
ricorso. In tale caso il  termine  per  l'impugnazione  dell'atto  e'
sospeso, sia per la consolidata  che  per  la  consolidante,  per  un
periodo  di  sessanta  giorni.   L'ufficio   procede   al   ricalcolo
dell'eventuale maggiore  imposta  dovuta,  degli  interessi  e  delle
sanzioni correlate, e  comunica  l'esito  alla  consolidata  ed  alla
consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. 
4. Le attivita' di controllo  della  dichiarazione  dei  redditi  del
consolidato e le relative rettifiche diverse  da  quelle  di  cui  al
comma 2,  sono  attribuite  all'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate
competente nei confronti della societa' consolidante alla data in cui
e' stata presentata la dichiarazione. 
5. Fino alla scadenza del  termine  stabilito  nell'articolo  43  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive  modificazioni,  l'accertamento  del  reddito  complessivo
globale puo' essere integrato o modificato in  aumento,  mediante  la
notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti  dei  controlli  di
cui ai precedenti commi.". 
2. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,
e' inserito il seguente: "Art. 9-bis - Soggetti aderenti al 
consolidato nazionale 
1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto  le
rettifiche previste dal comma 2 dell'articolo 40-bis del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  partecipano
sia la consolidante che la consolidata interessata dalle  rettifiche,
innanzi all'ufficio competente di cui al  primo  comma  dell'articolo
40-bis stesso, e l'atto di adesione, sottoscritto anche da  una  sola
di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all'articolo  9
del presente decreto siano posti in essere anche da parte di uno solo
dei predetti soggetti. 
2. La consolidante ha facolta' di chiedere  che  siano  computate  in
diminuzione  dei  maggiori  imponibili  le  perdite  di  periodo  del
consolidato non utilizzate, fino  a  concorrenza  del  loro  importo.
Nell'ipotesi di adesione all'invito, ai sensi dell'articolo 5,  comma
1-bis, del presente decreto, alla  comunicazione  ivi  prevista  deve
essere allegata l'istanza prevista dal comma 3  dell'articolo  40-bis
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600; in tal caso, il versamento  delle  somme  dovute  dovra'  essere
effettuato entro il quindicesimo giorno  successivo  all'accoglimento
dell'istanza  da  parte  dell'ufficio  competente,  comunicato   alla
consolidata  ed  alla  consolidante,  entro  sessanta  giorni   dalla
presentazione dell'istanza. L'istanza per lo scomputo  delle  perdite
di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis citato deve essere  presentata
unitamente alla comunicazione di adesione di cui  all'articolo  5-bis
del  presente  decreto;  l'ufficio  competente   emette   l'atto   di
definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile". 
3. Con provvedimento del Direttore  dell'agenzia  delle  entrate,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i contenuti
e le modalita' di  presentazione  dell'istanza  di  cui  al  comma  3
dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica  del  29
settembre 1973, n. 600, nonche' le conseguenti attivita' dell'ufficio
competente. Gli articoli 9,  comma  2,  secondo  periodo,  e  17  del
decreto ministeriale 9 giugno 2004, sono abrogati. 
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1°
gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla
predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo  43
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600.