Art. 36 
 
                      (Disposizioni antifrode) 
 
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: 
"7-bis. Sulla base delle  decisioni  assunte  dal  GAFI,  dai  gruppi
regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, nonche'  delle
informazioni risultanti  dai  rapporti  di  valutazione  dei  sistemi
nazionali di prevenzione del  riciclaggio  e  del  finanziamento  del
terrorismo  e  delle  difficolta'  riscontrate   nello   scambio   di
informazioni   e   nella   cooperazione   bilaterale,   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  con  proprio  decreto,  sentito  il
Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista  di  Paesi  in
ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del  terrorismo
ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in
materia fiscale. 
7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli
articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11,  12,  13  e
14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono dall'instaurare un
rapporto   continuativo,   eseguire    operazioni    o    prestazioni
professionali ovvero pongono fine al  rapporto  continuativo  o  alla
prestazione professionale gia' in essere di cui siano direttamente  o
indirettamente parte societa' fiduciarie, trust, societa'  anonime  o
controllate attraverso azioni al  portatore  aventi  sede  nei  Paesi
individuati dal decreto  di  cui  al  comma  7-bis.  Tali  misure  si
applicano anche nei  confronti  delle  ulteriori  entita'  giuridiche
altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di  cui
non e' possibile identificare il  titolare  effettivo  e  verificarne
l'identita'. 
7-quater. Con il decreto di cui al  comma  7-bis  sono  stabilite  le
modalita' applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma
7-ter."; 
b) all'articolo 41, comma  1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  "E'  un  elemento  di  sospetto  il  ricorso  frequente   o
ingiustificato a operazioni in contante, anche se non  in  violazione
dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il  prelievo  o
il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari
o superiore a 15.000 euro."; 
c) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis,  e'  inserito  il  seguente:
"1-ter. Alla violazione della disposizione di  cui  all'articolo  28,
comma 9, di importo fino ad  euro  50.000  si  applica  una  sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro,  mentre  per  quelle  di
importo  superiore  a   50.000   euro   si   applica   una   sanzione
amministrativa  pecuniaria  dal  10  per  cento  al  40   per   cento
dell'importo   dell'operazione.   Nel   caso   in    cui    l'importo
dell'operazione non sia determinato o  determinabile  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.".