Art. 13 
 
 
Disposizioni  di  attuazione  dell'articolo  128-sexies  del  decreto
                legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. Ai mediatori creditizi e' vietato concludere contratti,  nonche'
effettuare,  per  conto  di  banche  o  di  intermediari  finanziari,
l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di  incasso
di denaro contante, di altri  mezzi  di  pagamento  o  di  titoli  di
credito. I mediatori creditizi possono raccogliere  le  richieste  di
finanziamento  sottoscritte   dai   clienti,   svolgere   una   prima
istruttoria per conto dell'intermediario erogante  e  inoltrare  tali
richieste a quest'ultimo. 
  2. In conformita' all'articolo 5, comma 1, della legge  3  febbraio
1989, n. 39, per l'esercizio dell'attivita' di mediazione  creditizia
non e' richiesta la licenza  prevista  dall'articolo  115  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto
18 giugno 1931, n. 773. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo del  comma  1  dell'art.  5  della  legge  3
          febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla L.  21
          marzo  1958,  n.  253,  concernente  la  disciplina   della
          professione  di  mediatore.),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 febbraio 1989, n. 33, cosi' recita: 
              «1. Per  l'esercizio  dell'attivita'  disciplinata  dai
          precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche
          necessarie ed opportune per la gestione  o  la  conclusione
          dell'affare, non e' richiesta la licenza prevista dall'art.
          115 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,
          approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773.». 
              - Il testo dell'art. 115 del regio  decreto  18  giugno
          1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle  leggi  di
          pubblica sicurezza) cosi' recita: 
              «Art. 115 (art. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi o
          condursi agenzie di prestiti su pegno o  altre  agenzie  di
          affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche  sotto
          forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere
          campionarie e simili, senza licenza del Questore. 
              La licenza e'  necessaria  anche  per  l'esercizio  del
          mestiere di sensale o di intromettitore. 
              Tra le agenzie indicate in questo art. sono comprese le
          agenzie  per  la  raccolta  di  informazioni  a  scopo   di
          divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. 
              La licenza  vale  esclusivamente  pei  locali  in  essa
          indicati. 
              E' ammessa la rappresentanza. 
              Per le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti
          per conto di terzi non  si  applica  il  quarto  comma  del
          presente art.  e  la  licenza  del  questore  abilita  allo
          svolgimento  delle  attivita'  di  recupero  senza   limiti
          territoriali, osservate  le  prescrizioni  di  legge  o  di
          regolamento e quelle disposte dall'autorita'. 
              Per le attivita' previste dal sesto comma del  presente
          art., l'onere di affissione di cui all'art. 120 puo' essere
          assolto   mediante   l'esibizione   o   comunicazione    al
          committente della licenza e  delle  relative  prescrizioni,
          con la compiuta indicazione delle operazioni  consentite  e
          delle relative tariffe. 
              Il  titolare  della  licenza  e',  comunque,  tenuto  a
          comunicare  preventivamente   all'ufficio   competente   al
          rilascio  della  stessa   l'elenco   dei   propri   agenti,
          indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a  tenere
          a  disposizione  degli  ufficiali  e  agenti  di   pubblica
          sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti  sono
          tenuti ad esibire copia della  licenza  ad  ogni  richiesta
          degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire
          alle persone con cui trattano compiuta  informazione  della
          propria qualita' e dell'agenzia per la quale operano.».