Art. 17 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  128-octies  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.   385,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze puo', con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
individuare le ulteriori cause di  incompatibilita'  con  l'esercizio
dell'attivita' di agente in  attivita'  finanziaria  e  di  mediatore
creditizio. 
  2. I  dipendenti,  gli  agenti  e  i  collaboratori  di  banche  ed
intermediari finanziari non possono svolgere attivita' di  mediazione
creditizia, ne' esercitare, neppure per interposta persona, attivita'
di  amministrazione,  direzione  o  controllo   nelle   societa'   di
mediazione  creditizia  iscritte  nell'elenco  di  cui   all'articolo
128-sexies,  comma  2,  ovvero,  anche  informalmente,  attivita'  di
promozione di intermediari finanziari diversi da quello per il  quale
prestano la propria attivita'. 
  3. Le societa'  di  mediazione  creditizia  non  possono  detenere,
neppure  indirettamente,  partecipazioni  in  banche  o  intermediari
finanziari. 
  4. Le banche e gli intermediari finanziari  non  possono  detenere,
nelle imprese o  societa'  che  svolgono  l'attivita'  di  mediazione
creditizia, partecipazioni che  rappresentano  almeno  il  dieci  per
cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento  dei
diritti di voto o che comunque consentono di esercitare  un'influenza
notevole. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per  il  testo  degli  artt.  128-sexies  comma  2  e
          128-octies del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
          385, si veda l'art. 11 del presente decreto legislativo. 
              La legge 23  agosto  1988,  n.  400  reca:  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri».