Art. 18 
 
 
                   Requisiti tecnico - informatici 
 
  1. L'iscrizione negli elenchi previsti dagli  articoli  128-quater,
comma 2, e 128-sexies, comma 2, e' subordinata al possesso, da  parte
degli agenti  e  mediatori,  di  una  casella  di  posta  elettronica
certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della
firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e relative norme di attuazione. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per  il  testo  degli  artt.  128-quater  comma  2  e
          128-sexies del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
          385, si veda l'art. 11 del presente decreto legislativo. 
              Il Decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione   digitale.)   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.