Art. 10 
 
 
                   Chiusura dei lavori e collaudo 
 
  1. Il soggetto  interessato  comunica  al  SUAP  l'ultimazione  dei
lavori, trasmettendo: 
    a) la dichiarazione del direttore dei  lavori  con  la  quale  si
attesta la conformita' dell'opera al progetto  presentato  e  la  sua
agibilita',  ove  l'interessato  non  proponga   domanda   ai   sensi
dell'articolo 25 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
    b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il  certificato  di
collaudo effettuato da un professionista abilitato; 
  2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere
a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attivita'. 
  3.  Il  SUAP  cura  la  trasmissione  entro  cinque  giorni   della
documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli  uffici
comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i  controlli  circa
l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro  i
successivi novanta giorni, salvo il diverso  termine  previsto  dalle
specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione
non risulti la conformita'  dell'opera  al  progetto  ovvero  la  sua
rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi
di  mero  errore  materiale,  il  SUAP,  anche  su  richiesta   delle
amministrazioni o degli uffici  competenti,  adotta  i  provvedimenti
necessari assicurando l'irrogazione  delle  sanzioni  previste  dalla
legge, ivi compresa la riduzione in pristino  a  spese  dell'impresa,
dandone contestualmente comunicazione  all'interessato  entro  e  non
oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di  cui  al
comma  1;  l'intervento  di  riduzione  in   pristino   puo'   essere
direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso. 
  4.  Fatti  salvi  i  poteri  di  autotutela  e  di  vigilanza,   le
Amministrazioni e le Autorita' competenti non possono in questa  fase
adottare  interventi  difformi  dagli  adempimenti   pubblicati   sul
portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera  a)
del presente Regolamento. 
  5.  In  conformita'  al  procedimento  di   cui   all'articolo   7,
l'imprenditore  comunica  al  SUAP  l'inizio  dei   lavori   per   la
realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  25  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 6 giugno2001, n. 380: 
              «Art. 25 (R) (Procedimento di rilascio del  certificato
          di agibilita'). - 1. Entro quindici giorni dall'ultimazione
          dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di  cui
          all'art. 24, comma 3, e' tenuto a presentare allo sportello
          unico la domanda di rilascio del certificato di agibilita',
          corredata della seguente documentazione: 
                a)   richiesta   di   accatastamento   dell'edificio,
          sottoscritta dallo stesso  richiedente  il  certificato  di
          agibilita', che lo sportello unico provvede  a  trasmettere
          al catasto; 
                b)   dichiarazione    sottoscritta    dallo    stesso
          richiedente il certificato  di  agibilita'  di  conformita'
          dell'opera  rispetto  al  progetto  approvato,  nonche'  in
          ordine  alla  avvenuta  prosciugatura  dei  muri  e   della
          salubrita' degli ambienti; 
                c)  dichiarazione  dell'impresa   installatrice   che
          attesta la  conformita'  degli  impianti  installati  negli
          edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli
          articoli 113 e  127,  nonche'  all'art.  1  della  legge  9
          gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di  collaudo  degli
          stessi,  ove  previsto,  ovvero  ancora  certificazione  di
          conformita' degli impianti prevista dagli  articoli  111  e
          126 del presente testo unico. 
              2. Lo sportello unico comunica  al  richiedente,  entro
          dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al  comma
          1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi
          degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di
          cui  al  comma  1,  il  dirigente  o  il  responsabile  del
          competente ufficio  comunale,  previa  eventuale  ispezione
          dell'edificio,  rilascia  il  certificato   di   agibilita'
          verificata la seguente documentazione: 
                a) certificato di collaudo statico  di  cui  all'art.
          67; 
                b) certificato del competente ufficio  tecnico  della
          regione, di cui  all'art.  62,  attestante  la  conformita'
          delle opere eseguite nelle zone sismiche alle  disposizioni
          di cui al capo IV della parte II; 
                c) la documentazione indicata al comma 1; 
                d)   dichiarazione   di   conformita'   delle   opere
          realizzate   alla   normativa   vigente   in   materia   di
          accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche
          di cui all'art. 77, nonche' all'art. 82. 
              4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma  3,
          l'agibilita'  si  intende  attestata  nel  caso  sia  stato
          rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'art.  5,  comma
          3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per
          la formazione del silenzio-assenso e' di sessanta giorni. 
              5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere  interrotto
          una sola volta dal  responsabile  del  procedimento,  entro
          quindici  giorni  dalla  domanda,  esclusivamente  per   la
          richiesta di documentazione integrativa, che non  sia  gia'
          nella disponibilita' dell'amministrazione o che  non  possa
          essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine  di
          trenta  giorni  ricomincia  a  decorrere  dalla   data   di
          ricezione della documentazione integrativa.».