Art. 9 
 
 
                         Chiarimenti tecnici 
 
  1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle  normative
tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP,
anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte
o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali
o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati che  vi  abbiano  interesse,  entro  dieci
giorni  dalla  richiesta  di  chiarimenti,  convoca  anche  per   via
telematica, dandone pubblicita' sul portale ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, una riunione, di cui e'  redatto  apposito  verbale,  fra  i
soggetti  interessati  e  le  amministrazioni  competenti,  ai  sensi
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  La  convocazione
della riunione non comporta l'interruzione dell'attivita' avviata  ai
sensi delle disposizioni del presente capo. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 agosto
          1990, n. 241: 
              «Art.  11  (Accordi  integrativi  o   sostitutivi   del
          provvedimento). - 1.  In  accoglimento  di  osservazioni  e
          proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione
          procedente puo' concludere, senza pregiudizio  dei  diritti
          dei terzi, e in ogni caso nel  perseguimento  del  pubblico
          interesse,  accordi  con  gli  interessati   al   fine   di
          determinare il contenuto  discrezionale  del  provvedimento
          finale ovvero in sostituzione di questo. 
              1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
          di cui al comma 1, il responsabile  del  procedimento  puo'
          predisporre  un  calendario   di   incontri   cui   invita,
          separatamente  o  contestualmente,  il   destinatario   del
          provvedimento ed eventuali controinteressati. 
              2. Gli accordi di  cui  al  presente  articolo  debbono
          essere stipulati, a pena di  nullita',  per  atto  scritto,
          salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti.  Ad  essi   si
          applicano, ove non diversamente previsto,  i  principi  del
          codice civile in materia di  obbligazioni  e  contratti  in
          quanto compatibili. 
              3.  Gli  accordi  sostitutivi  di  provvedimenti   sono
          soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 
              4.  Per  sopravvenuti  motivi  di  pubblico   interesse
          l'amministrazione  recede   unilateralmente   dall'accordo,
          salvo l'obbligo  di  provvedere  alla  liquidazione  di  un
          indennizzo   in   relazione   agli   eventuali   pregiudizi
          verificatisi in danno del privato. 
              4-bis.  A  garanzia  dell'imparzialita'  e   del   buon
          andamento dell'azione amministrativa, in tutti  i  casi  in
          cui una pubblica  amministrazione  conclude  accordi  nelle
          ipotesi previste al comma 1, la  stipulazione  dell'accordo
          e' preceduta da una determinazione dell'organo che  sarebbe
          competente per l'adozione del provvedimento. 
              5.  Le   controversie   in   materia   di   formazione,
          conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al  presente
          articolo sono riservate alla  giurisdizione  esclusiva  del
          giudice amministrativo.».