Art. 24 Norme applicabili 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza nei casi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 19, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69. 2. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili. 3. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Note all'art. 24: - L'articolo 18, comma 1, lettera r), e 19, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69, citata nelle note dell'articolo 7, cosi' recitano: «Art. 18 (Rifiuto della consegna). - 1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi: a) - q) (omissis). r) se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.». «Art. 19 (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione). - 1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorita' giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, e' subordinata alle seguenti condizioni: a) - b) (omissis); c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale e' cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna e' subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.». - La legge 7 ottobre 1969, n. 742, reca: «Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1969, n. 281.