Art. 24 
 
 
                          Norme applicabili 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano   anche
all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza nei casi di cui
agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 19,  comma  1,  lettera  c),
della legge 22 aprile 2005, n. 69. 
  2. Per quanto non previsto dal presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni  del  codice  di  procedura   penale   e   delle   leggi
complementari, in quanto compatibili. 
  3. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7  ottobre
1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa  alla  sospensione
dei termini processuali nel periodo feriale. 
 
          Note all'art. 24: 
              - L'articolo 18, comma 1, lettera r), e  19,  comma  1,
          lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69, citata nelle
          note dell'articolo 7, cosi' recitano: 
              «Art. 18 (Rifiuto della consegna). -  1.  La  corte  di
          appello rifiuta la consegna nei seguenti casi: 
              a) - q) (omissis). 
              r) se il mandato d'arresto europeo e' stato  emesso  ai
          fini della esecuzione di  una  pena  o  di  una  misura  di
          sicurezza privative della liberta'  personale,  qualora  la
          persona ricercata sia cittadino  italiano,  sempre  che  la
          corte di  appello  disponga  che  tale  pena  o  misura  di
          sicurezza sia  eseguita  in  Italia  conformemente  al  suo
          diritto interno.». 
              «Art. 19  (Garanzie  richieste  allo  Stato  membro  di
          emissione). - 1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo
          da parte  dell'autorita'  giudiziaria  italiana,  nei  casi
          sotto elencati, e' subordinata alle seguenti condizioni: 
              a) - b) (omissis); 
              c) se la persona oggetto del mandato d'arresto  europeo
          ai fini di un'azione penale e' cittadino o residente  dello
          Stato italiano, la consegna e' subordinata alla  condizione
          che la persona, dopo essere stata ascoltata,  sia  rinviata
          nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la
          misura di  sicurezza  privative  della  liberta'  personale
          eventualmente pronunciate nei suoi  confronti  nello  Stato
          membro di emissione.». 
              - La legge 7 ottobre 1969, n. 742, reca: 
              «Sospensione  dei  termini  processuali   nel   periodo
          feriale» pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  6  novembre
          1969, n. 281.