Art. 25 Disposizioni transitorie 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano ai provvedimenti di trasmissione all'estero emessi a decorrere dal 5 dicembre 2011 e alle richieste di trasmissione dall'estero pervenute a decorrere dalla stessa data. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea che ne abbiano fatto espressa dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro, rispetto ai provvedimenti e alle richieste di trasmissione che si riferiscono a sentenze di condanna divenute definitive prima del 5 dicembre 2011. In tale caso, continuano ad applicarsi le norme anteriormente vigenti. 3. A decorrere dal 5 dicembre 2011 e salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni del presente decreto sostituiscono a ogni effetto le disposizioni adottate in esecuzione degli accordi internazionali conclusi dall'Italia con altri Stati membri dell'Unione europea, relativi al trasferimento delle persone condannate ai fini dell'esecuzione all'estero. 4. Per le sentenze di condanna emesse prima del termine di cinque anni dal 5 dicembre 2011, la trasmissione verso la Polonia e' condizionata al consenso della persona condannata anche quando ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 settembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Alfano, Ministro della giustizia Frattini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Maroni, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Alfano
Note all'art. 25: - Per la decisione quadro 2008/909/GAI, si veda nelle note alle premesse.