Art. 17
Elenco degli enti di formazione
1. E' istituito l'elenco degli enti di formazione abilitati a
svolgere l'attivita' di formazione dei mediatori.
2. L'elenco e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti presso il
Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e' responsabile il
direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui
delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione
generale.
3. L'elenco e' articolato in modo da contenere almeno le seguenti
annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori,
rappresentanti degli enti.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione dell'elenco avviene con modalita' informatiche che
assicurano la possibilita' di rapida elaborazione di dati con
finalita' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono
pubblici; l'accesso alle altre annotazioni e' regolato dalle vigenti
disposizioni di legge.