Art. 25 
 
 
                  Autorizzazione di tipi di veicoli 
 
  1. L'Agenzia puo' rilasciare autorizzazioni di tipi di veicoli.  Se
l'Agenzia autorizza un veicolo, autorizza allo stesso tempo  il  tipo
di veicolo. 
  2. L'Agenzia autorizza un veicolo conforme ad un tipo da essa  gia'
autorizzato sulla base di una dichiarazione  di  conformita'  a  tale
tipo presentata dal richiedente senza ulteriori  verifiche.  Tuttavia
qualora siano modificate le pertinenti disposizioni delle STI o delle
norme nazionali in base alle  quali  un  tipo  di  veicolo  e'  stato
autorizzato, l'Agenzia decide se le  autorizzazioni  gia'  rilasciate
restano valide o se devono essere rinnovate. I criteri che  l'Agenzia
verifica in caso di rinnovo dell'autorizzazione del tipo  di  veicoli
possono   riguardare   solo   le   norme   modificate.   Il   rinnovo
dell'autorizzazione  del   tipo   di   veicoli   non   interessa   le
autorizzazioni  di  veicoli  gia'   rilasciate   in   base   a   tipi
precedentemente autorizzati. 
  3.  La  dichiarazione  di   conformita'   al   tipo   e'   redatta,
conformemente al modello adottato dalla Commissione europea,  secondo
le: 
    a) procedure di verifica  delle  pertinenti  STI  per  i  veicoli
conformi alle STI; 
    b) procedure  di  verifica  definite  nei  moduli  D  o  E  della
decisione 93/465/CEE, per i veicoli  non  conformi  alle  STI  ovvero
secondo  una  procedura  di  verifica  appositamente  adottata  dalla
Commissione europea. 
  4. Il richiedente puo' chiedere un'autorizzazione  di  un  tipo  in
piu' Stati membri contemporaneamente. In tal caso  l'Agenzia  coopera
con  le  autorita'  nazionali  di  sicurezza   degli   stati   membri
interessati al fine di semplificare la  procedura  e  di  ridurre  al
minimo gli sforzi amministrativi. 
  5. L'Agenzia comunica all'ERA le autorizzazioni di tipo rilasciate,
ai fini della registrazione nel registro europeo dei tipi di  veicoli
autorizzati di cui all'articolo 34. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Per  la  decisione  93/465/CEE  si  veda  nelle  note
          all'art. 2.