Art. 25 Autorizzazione di tipi di veicoli 1. L'Agenzia puo' rilasciare autorizzazioni di tipi di veicoli. Se l'Agenzia autorizza un veicolo, autorizza allo stesso tempo il tipo di veicolo. 2. L'Agenzia autorizza un veicolo conforme ad un tipo da essa gia' autorizzato sulla base di una dichiarazione di conformita' a tale tipo presentata dal richiedente senza ulteriori verifiche. Tuttavia qualora siano modificate le pertinenti disposizioni delle STI o delle norme nazionali in base alle quali un tipo di veicolo e' stato autorizzato, l'Agenzia decide se le autorizzazioni gia' rilasciate restano valide o se devono essere rinnovate. I criteri che l'Agenzia verifica in caso di rinnovo dell'autorizzazione del tipo di veicoli possono riguardare solo le norme modificate. Il rinnovo dell'autorizzazione del tipo di veicoli non interessa le autorizzazioni di veicoli gia' rilasciate in base a tipi precedentemente autorizzati. 3. La dichiarazione di conformita' al tipo e' redatta, conformemente al modello adottato dalla Commissione europea, secondo le: a) procedure di verifica delle pertinenti STI per i veicoli conformi alle STI; b) procedure di verifica definite nei moduli D o E della decisione 93/465/CEE, per i veicoli non conformi alle STI ovvero secondo una procedura di verifica appositamente adottata dalla Commissione europea. 4. Il richiedente puo' chiedere un'autorizzazione di un tipo in piu' Stati membri contemporaneamente. In tal caso l'Agenzia coopera con le autorita' nazionali di sicurezza degli stati membri interessati al fine di semplificare la procedura e di ridurre al minimo gli sforzi amministrativi. 5. L'Agenzia comunica all'ERA le autorizzazioni di tipo rilasciate, ai fini della registrazione nel registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all'articolo 34.
Note all'art. 25: - Per la decisione 93/465/CEE si veda nelle note all'art. 2.