Art. 11 
 
      Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori 
 
                    (art. 11, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Le amministrazioni aggiudicatrici  elaborano  uno  studio  per
individuare il quadro dei  bisogni  e  delle  esigenze,  al  fine  di
identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento. 
    2 Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta'  di  avvalersi
degli studi di fattibilita' presentati da soggetti pubblici e privati
nella fase di programmazione ai sensi dell'articolo  153,  comma  19,
del codice, ai fini dello  sviluppo  degli  elaborati  del  programma
triennale e dell'elenco annuale; ove i soggetti  pubblici  o  privati
abbiano corredato le proprie proposte da uno studio  di  fattibilita'
redatto secondo le previsioni dell'articolo 128, comma 2, del  codice
o di un progetto preliminare, le amministrazioni aggiudicatrici hanno
facolta' di  inserire  gli  stessi,  rispettivamente,  nel  programma
triennale o nell'elenco annuale. 
    3. Sulla base dello studio di cui al comma 1  le  amministrazioni
aggiudicatrici provvedono alla redazione  di  studi  di  fattibilita'
necessari per l'elaborazione del programma di  cui  all'articolo  128
del codice. 
 
              Note all'art. 11 
              - Il testo dell'articolo  153,  comma  19,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “19. I soggetti in possesso dei  requisiti  di  cui  al
          comma 8, nonche' i soggetti di  cui  al  comma  20  possono
          presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo  di
          studi di fattibilita', proposte relative alla realizzazione
          di lavori pubblici o di lavori  di  pubblica  utilita'  non
          presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo
          128 ovvero  negli  strumenti  di  programmazione  approvati
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   sulla   base   della
          normativa  vigente.  Le  amministrazioni  sono   tenute   a
          valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento  e
          possono adottare, nell'ambito  dei  propri  programmi,  gli
          studi  di  fattibilita'  ritenuti  di  pubblico  interesse;
          l'adozione non determina alcun diritto  del  proponente  al
          compenso per le prestazioni compiute o  alla  realizzazione
          dei lavori, ne' alla gestione dei relativi servizi. Qualora
          le amministrazioni adottino gli studi di  fattibilita',  si
          applicano le disposizioni del presente articolo.” 
              -  Il  testo  dell'articolo  128  del  citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 128 (Programmazione dei  lavori  pubblici)  -  1.
          L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al  presente
          codice di singolo  importo  superiore  a  100.000  euro  si
          svolge sulla base di  un  programma  triennale  e  di  suoi
          aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
          predispongono  e  approvano,  nel  rispetto  dei  documenti
          programmatori, gia' previsti  dalla  normativa  vigente,  e
          della  normativa  urbanistica,  unitamente  all'elenco  dei
          lavori da realizzare nell'anno stesso. 
              2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
          di  studi  di   fattibilita'   e   di   identificazione   e
          quantificazione dei propri bisogni che  le  amministrazioni
          aggiudicatrici  predispongono  nell'esercizio  delle   loro
          autonome competenze e, quando esplicitamente  previsto,  di
          concerto con altri soggetti, in conformita' agli  obiettivi
          assunti come prioritari. Gli  studi  individuano  i  lavori
          strumentali  al  soddisfacimento  dei   predetti   bisogni,
          indicano   le   caratteristiche    funzionali,    tecniche,
          gestionali  ed  economico  -  finanziarie  degli  stessi  e
          contengono  l'analisi  dello  stato  di   fatto   di   ogni
          intervento  nelle  sue  eventuali  componenti   storico   -
          artistiche, architettoniche, paesaggistiche,  e  nelle  sue
          componenti   di   sostenibilita'   ambientale,   socio    -
          economiche, amministrative e tecniche.  In  particolare  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita'  i
          bisogni  che  possono   essere   soddisfatti   tramite   la
          realizzazione di lavori finanziabili con capitali  privati,
          in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema  di
          programma triennale e i  suoi  aggiornamenti  annuali  sono
          resi pubblici,  prima  della  loro  approvazione,  mediante
          affissione nella sede delle amministrazioni  aggiudicatrici
          per almeno sessanta  giorni  consecutivi  ed  eventualmente
          mediante pubblicazione sul  profilo  di  committente  della
          stazione appaltante. 
              3. Il programma triennale deve prevedere un  ordine  di
          priorita'. Nell'ambito di  tale  ordine  sono  da  ritenere
          comunque prioritari i lavori di manutenzione,  di  recupero
          del patrimonio esistente, di completamento dei lavori  gia'
          iniziati,  i  progetti  esecutivi  approvati,  nonche'  gli
          interventi  per  i  quali  ricorra   la   possibilita'   di
          finanziamento con capitale privato maggioritario. 
              4. Nel programma triennale  sono  altresi'  indicati  i
          beni immobili pubblici che,  al  fine  di  quanto  previsto
          dall'articolo  53,  comma  6,  possono  essere  oggetto  di
          diretta alienazione anche del solo diritto  di  superficie,
          previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
          e  valutati  anche  rispetto  ad  eventuali  caratteri   di
          rilevanza storico-artistica, architettonica,  paesaggistica
          e  ambientale  e  ne  viene  acquisita  la   documentazione
          catastale e ipotecaria. 
              5.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici   nel   dare
          attuazione  ai  lavori  previsti  dal  programma  triennale
          devono rispettare le priorita'  ivi  indicate.  Sono  fatti
          salvi gli interventi  imposti  da  eventi  imprevedibili  o
          calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
          disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri  atti
          amministrativi adottati a livello statale o regionale. 
              6. L'inclusione di un  lavoro  nell'elenco  annuale  e'
          subordinata, per i lavori di importo inferiore a  1.000.000
          di  euro,  alla  previa  approvazione  di  uno  studio   di
          fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore  a
          1.000.000  di  euro,   alla   previa   approvazione   della
          progettazione preliminare, redatta ai  sensi  dell'articolo
          93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali  e'
          sufficiente  l'indicazione  degli  interventi  accompagnata
          dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
          all'articolo 153 per i quali e' sufficiente  lo  studio  di
          fattibilita'. 
              7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco  annuale,
          limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con  riferimento
          all'intero lavoro  sia  stata  elaborata  la  progettazione
          almeno  preliminare   e   siano   state   quantificate   le
          complessive   risorse   finanziarie   necessarie   per   la
          realizzazione   dell'intero   lavoro.    In    ogni    caso
          l'amministrazione aggiudicatrice  nomina,  nell'ambito  del
          personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
          la funzionalita', fruibilita'  e  fattibilita'  di  ciascun
          lotto. 
              8. I progetti dei lavori degli enti  locali  ricompresi
          nell'elenco annuale devono essere conformi  agli  strumenti
          urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti  locali  siano
          sprovvisti   di   tali   strumenti   urbanistici,   decorso
          inutilmente un  anno  dal  termine  ultimo  previsto  dalla
          normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
          medesima,  gli  enti  stessi  sono  esclusi  da   qualsiasi
          contributo o agevolazione dello Stato in materia di  lavori
          pubblici. Resta ferma l'applicabilita'  delle  disposizioni
          di cui agli articoli  9,  10,  11  e  19  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di  cui
          all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
          267. 
              9. L'elenco annuale predisposto  dalle  amministrazioni
          aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
          preventivo, di cui costituisce  parte  integrante,  e  deve
          contenere  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati
          sullo stato di previsione o sul  proprio  bilancio,  ovvero
          disponibili in base a contributi  o  risorse  dello  Stato,
          delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
          gia'  stanziati  nei  rispettivi  stati  di  previsione   o
          bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo  3  del
          decreto-legge 31 ottobre  1990,  n.  310,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  1990,  n.  403,  e
          successive   modificazioni.   Un   lavoro   non    inserito
          nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla  base
          di un autonomo piano finanziario che non  utilizzi  risorse
          gia' previste tra i mezzi  finanziari  dell'amministrazione
          al momento della formazione  dell'elenco,  fatta  eccezione
          per le risorse resesi  disponibili  a  seguito  di  ribassi
          d'asta o di economie. Agli  enti  locali  si  applicano  le
          disposizioni previste dal  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267. 
              10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale  o  non
          ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
          non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
          di pubbliche amministrazioni. 
              11. Le amministrazioni aggiudicatrici  sono  tenute  ad
          adottare il programma triennale e gli elenchi  annuali  dei
          lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti  con
          decreto del  Ministro  delle  infrastrutture;  i  programmi
          triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono  pubblicati
          sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture  di
          cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile
          2001, n. 20 e  per  estremi  sul  sito  informatico  presso
          l'Osservatorio. 
              12. I programmi triennali e gli aggiornamenti  annuali,
          fatta eccezione per quelli  predisposti  dagli  enti  e  da
          amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
          altresi'   trasmessi   al   CIPE,   entro   trenta   giorni
          dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
          con i documenti programmatori vigenti.”.