Art. 12 
 
           Accantonamento per transazioni e accordi bonari 
 
                    (art. 12, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  E'  obbligatoriamente  inserito  in  ciascun   programma   di
interventi un accantonamento modulabile annualmente pari ad almeno il
tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli  interventi
compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura  di  oneri
derivanti dall'applicazione degli articoli  239  e  240  del  codice,
nonche' ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori. 
    2. I ribassi d'asta  e  le  economie  comunque  realizzate  nella
esecuzione del programma possono essere destinate,  su  proposta  del
responsabile del procedimento, ad integrare l'accantonamento  di  cui
al comma 1. 
    3.  Le  somme  restano  iscritte  nell'accantonamento  fino  alla
ultimazione dei lavori. 
 
              Note all'art. 12 
              - Il testo degli articoli 239 e 240 del citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 239 (Transazione) - 1. Anche al di fuori dei casi
          in cui e' previsto il procedimento di  accordo  bonario  ai
          sensi dell'articolo 240, le controversie relative a diritti
          soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici
          di  lavori,  servizi,  forniture,  possono  sempre   essere
          risolte  mediante  transazione  nel  rispetto  del   codice
          civile. 
              2. Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti
          aggiudicatori, se l'importo  di  cio'  che  detti  soggetti
          concedono o rinunciano in sede  di  transazione  eccede  la
          somma  di   100.000   euro,   e'   necessario   il   parere
          dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del
          funzionario  piu'  elevato  in  grado,  competente  per  il
          contenzioso. 
              3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del
          procedimento, esamina la proposta di transazione  formulata
          dal soggetto  aggiudicatario,  ovvero  puo'  formulare  una
          proposta di transazione al soggetto aggiudicatario,  previa
          audizione del medesimo. 
              4. La transazione ha forma scritta a pena di nullita'.” 
              “Art. 240 (Accordo bonario) - 1. Per i lavori  pubblici
          di  cui  alla  parte   II   affidati   da   amministrazioni
          aggiudicatrici   ed   enti   aggiudicatori,   ovvero    dai
          concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve
          sui documenti  contabili,  l'importo  economico  dell'opera
          possa variare in misura sostanziale  e  in  ogni  caso  non
          inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale,  si
          applicano i procedimenti  volti  al  raggiungimento  di  un
          accordo bonario, disciplinati dal presente articolo. 
              2.  Tali  procedimenti  riguardano  tutte  le   riserve
          iscritte fino al momento del loro avvio, e  possono  essere
          reiterati per una sola volta quando  le  riserve  iscritte,
          ulteriori e  diverse  rispetto  a  quelle  gia'  esaminate,
          raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1. 
              3. Il direttore dei lavori da' immediata  comunicazione
          al responsabile del procedimento delle riserve  di  cui  al
          comma 1, trasmettendo nel piu'  breve  tempo  possibile  la
          propria relazione riservata. 
              4.   Il   responsabile    del    procedimento    valuta
          l'ammissibilita' e  la  non  manifesta  infondatezza  delle
          riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
          valore. 
              5. Per gli appalti e le concessioni di importo  pari  o
          superiore a dieci milioni  di  euro,  il  responsabile  del
          procedimento   promuove   la   costituzione   di   apposita
          commissione,  affinche'  formuli,  acquisita  la  relazione
          riservata del  direttore  dei  lavori  e,  ove  costituito,
          dell'organo  di  collaudo,  entro  novanta   giorni   dalla
          costituzione  della  commissione,  proposta   motivata   di
          accordo bonario. 
              6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del
          procedimento promuove la  costituzione  della  commissione,
          indipendentemente  dall'importo  economico  delle   riserve
          ancora da definirsi, al ricevimento da parte  dello  stesso
          del certificato di collaudo o di  regolare  esecuzione.  In
          tale ipotesi la  proposta  motivata  della  commissione  e'
          formulata entro novanta giorni da detto ricevimento. 
              7. La promozione della costituzione  della  commissione
          ha  luogo  mediante  invito,  entro  dieci   giorni   dalla
          comunicazione del direttore dei lavori di cui al  comma  3,
          da parte del responsabile del procedimento al soggetto  che
          ha formulato le riserve, a nominare il  proprio  componente
          della  commissione,   con   contestuale   indicazione   del
          componente di propria competenza. 
              8. La commissione e' formata da tre  componenti  aventi
          competenza   specifica   in   relazione   all'oggetto   del
          contratto, per i quali non ricorra una causa di  astensione
          ai sensi dell'articolo 51 codice di procedura civile o  una
          incompatibilita'  ai  sensi  dell'articolo  241,  comma  6,
          nominati,  rispettivamente,  uno   dal   responsabile   del
          procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve,
          e  il  terzo,  di  comune  accordo,  dai  componenti   gia'
          nominati, contestualmente  all'accettazione  congiunta  del
          relativo incarico, entro  dieci  giorni  dalla  nomina.  Il
          responsabile del  procedimento  designa  il  componente  di
          propria   competenza    nell'ambito    dell'amministrazione
          aggiudicatrice  o  dell'ente  aggiudicatore  o   di   altra
          pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico. 
              9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci
          giorni dalla  nomina,  alla  nomina  del  terzo  componente
          provvede,  su  istanza  della  parte  piu'  diligente,   il
          presidente del tribunale del luogo dove e' stato  stipulato
          il contratto. 
              9-bis.  Il  terzo  componente  assume  le  funzioni  di
          presidente della commissione ed e' nominato, in ogni  caso,
          tra  i  magistrati  amministrativi  o  contabili,  tra  gli
          avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore
          dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  abbiano
          svolto le funzioni dirigenziali  per  almeno  cinque  anni,
          ovvero tra avvocati e tecnici in possesso  del  diploma  di
          laurea  in  ingegneria   ed   architettura,   iscritti   ai
          rispettivi ordini professionali in possesso  dei  requisiti
          richiesti dall'articolo 241,  comma  5,  per  la  nomina  a
          presidente del collegio arbitrale. 
              10. Gli oneri connessi ai compensi  da  riconoscere  ai
          commissari sono posti a carico dei fondi  stanziati  per  i
          singoli interventi. I compensi spettanti a  ciascun  membro
          della commissione sono determinati dalle amministrazioni  e
          dagli enti aggiudicatori nella misura massima di  un  terzo
          dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al
          decreto ministeriale 2 dicembre  2000,  n.  398,  oltre  al
          rimborso delle spese documentate. 
              11.  Le  parti  hanno  facolta'   di   conferire   alla
          commissione il potere  di  assumere  decisioni  vincolanti,
          perfezionando, per conto delle  stesse,  l'accordo  bonario
          risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si  applicano
          il  comma  12  e  il  comma  17.  Le  parti  nell'atto   di
          conferimento possono riservarsi, prima del  perfezionamento
          delle decisioni, la facolta' di acquisire eventuali  pareri
          necessari o opportuni. 
              12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta  giorni
          dal ricevimento, dandone entro tale  termine  comunicazione
          al  responsabile  del  procedimento,  il  soggetto  che  ha
          formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi
          ultimi nelle  forme  previste  dal  proprio  ordinamento  e
          acquisiti  gli  eventuali  ulteriori  pareri  occorrenti  o
          ritenuti necessari. 
              13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve  non
          provveda alla nomina  del  componente  di  sua  scelta  nel
          termine di venti giorni dalla  richiesta  del  responsabile
          del  procedimento,  la  proposta  di  accordo  bonario   e'
          formulata dal responsabile del procedimento,  acquisita  la
          relazione  riservata  del  direttore  dei  lavori  e,   ove
          costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta  giorni
          dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la
          nomina del componente  della  commissione.  Si  applica  il
          comma 12. 
              14.  Per  gli  appalti  e  le  concessioni  di  importo
          inferiore a dieci milioni di euro,  la  costituzione  della
          commissione da parte del responsabile del  procedimento  e'
          facoltativa e il responsabile del procedimento puo'  essere
          componente  della  commissione  medesima.  La  costituzione
          della commissione e' altresi' promossa dal responsabile del
          procedimento,  indipendentemente   dall'importo   economico
          delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da  parte
          dello stesso del certificato  di  collaudo  o  di  regolare
          esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento  si
          applicano i commi che precedono. 
              15.  Per  gli  appalti  e  le  concessioni  di  importo
          inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa
          la costituzione della commissione, la proposta  di  accordo
          bonario e' formulata dal responsabile del procedimento,  ai
          sensi del comma 13. Si applica il comma 12. 
              15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al  comma
          13  non  siano  rispettati  a  causa   di   ritardi   negli
          adempimenti del responsabile del procedimento ovvero  della
          commissione, il primo risponde sia sul piano  disciplinare,
          sia  a  titolo  di  danno  erariale,  e  la  seconda  perde
          qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10. 
              16. Possono essere  aditi  gli  arbitri  o  il  giudice
          ordinario in caso di fallimento del  tentativo  di  accordo
          bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta  da
          parte dei soggetti di cui al comma 12, nonche' in  caso  di
          inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e  al  comma
          13. 
              17.  Dell'accordo  bonario  accettato,  viene   redatto
          verbale  a  cura   del   responsabile   del   procedimento,
          sottoscritto dalle parti. 
              18. L'accordo bonario di cui al comma 11  e  quello  di
          cui al comma 17 hanno natura di transazione. 
              19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario
          sono dovuti gli interessi al tasso legale a  decorrere  dal
          sessantesimo   giorno   successivo   alla    sottoscrizione
          dell'accordo. 
              20. Le dichiarazioni e gli atti  del  procedimento  non
          sono  vincolanti  per  le  parti   in   caso   di   mancata
          sottoscrizione dell'accordo bonario. 
              21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo
          141 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso  il
          certificato di regolare esecuzione dei lavori, il  soggetto
          che ha iscritto le riserve puo' notificare al  responsabile
          del procedimento istanza per l'avvio  dei  procedimenti  di
          accordo bonario di cui al presente articolo. 
              22. Le disposizioni dei commi precedenti si  applicano,
          in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi
          a servizi e a forniture nei settori  ordinari,  nonche'  ai
          contratti  di  lavori,  servizi,  forniture   nei   settori
          speciali, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore
          del  contratto,  verbalizzate  nei   documenti   contabili,
          l'importo economico controverso sia non inferiore al  dieci
          per  cento  dell'importo  originariamente   stipulato.   Le
          competenze del direttore dei lavori spettano  al  direttore
          dell'esecuzione del contratto.”