Art. 30 
 
                              Pagamenti 
 
  1. Il pagamento del contributo unificato e degli  altri  diritti  e
spese e' effettuato nelle forme previste dal decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive  modificazioni.
La ricevuta e la attestazione di pagamento o versamento  e'  allegata
alla  nota  di  iscrizione  a  ruolo  o  ad  altra  istanza   inviata
all'ufficio,  secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo  34,  ed  e'  conservata  dall'interessato  per  essere
esibita a richiesta dell'ufficio. 
  2. Il pagamento di cui al comma 1 puo' essere  effettuato  per  via
telematica con le modalita' e gli strumenti previsti dal decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,  e  successive
modificazioni e dalle altre disposizioni  normative  e  regolamentari
relative al riversamento delle entrate alla Tesoreria dello Stato. 
  3. L'interazione tra le procedure di pagamento telematico  messe  a
disposizione dal prestatore del servizio di pagamento,  il  punto  di
accesso e il portale dei servizi telematici avviene su canale sicuro,
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  4. Il processo di pagamento telematico  assicura  l'univocita'  del
pagamento mediante l'utilizzo della richiesta di pagamento telematico
(RPT), della ricevuta telematica (RT) e  dell'identificativo  univoco
di  erogazione  del  servizio   (CRS)   che   impediscono,   mediante
l'annullamento del CRS, un secondo utilizzo della RT.  Le  specifiche
tecniche sono definite ai sensi dell'articolo 34. 
  5. La ricevuta telematica, firmata digitalmente dal prestatore  del
servizio di pagamento che effettua la riscossione o da un soggetto da
questo delegato, costituisce prova del pagamento alla Tesoreria dello
Stato ed e' conservata nel fascicolo informatico. 
  6. L'ufficio verifica periodicamente con modalita'  telematiche  la
regolarita' delle ricevute o  attestazioni  e  il  buon  esito  delle
transazioni di pagamento telematico. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Il Decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          2002 n. 115, (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari  in  materia  di  spese  di   giustizia)   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O.