Art. 31 Diritto di copia 1. L'interessato, all'atto della richiesta di copia, richiede l'indicazione dell'importo del diritto corrispondente che gli e' comunicato senza ritardo con mezzi telematici dall'ufficio, secondo le specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. Alla richiesta di copia e' associato un identificativo univoco che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene evidenziato nel sistema informatico per consentire il versamento secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. 3. La ricevuta telematica e' associata all'identificativo univoco.
Note all'art. 31: - Per il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si veda nelle note all'art. 30.