Art. 31 
 
                          Diritto di copia 
 
  1. L'interessato,  all'atto  della  richiesta  di  copia,  richiede
l'indicazione dell'importo del  diritto  corrispondente  che  gli  e'
comunicato senza ritardo con mezzi telematici  dall'ufficio,  secondo
le specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  2. Alla richiesta di copia e' associato un  identificativo  univoco
che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene
evidenziato nel sistema  informatico  per  consentire  il  versamento
secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. 
  3. La ricevuta telematica e' associata all'identificativo univoco. 
 
          Note all'art. 31: 
              -  Per  il  testo  del  Decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30  maggio  2002  n.  115,  si  veda  nelle note
          all'art. 30.