Art. 32 
 
          Registrazione, trascrizione e voltura degli atti 
 
  1. La registrazione,  la  trascrizione  e  la  voltura  degli  atti
avvengono in via telematica nelle forme previste dall'articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.115,  e
successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  73  del  Decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di spese di giustizia): 
              «Art. 73. (R) + (L)  (Procedura  per  la  registrazione
          degli atti giudiziari). - 1.  In  adempimento  dell'obbligo
          previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto del
          Presidente della Repubblica 26  aprile  1986,  n.  131,  il
          funzionario  addetto  all'ufficio   trasmette   all'ufficio
          finanziario  le  sentenze,  i  decreti  e  gli  altri  atti
          giudiziari soggetti ad imposta di registro  ai  fini  della
          registrazione. L'ufficio finanziario comunica  gli  estremi
          di protocollo e di registrazione entro dieci giorni,  dalla
          ricezione nei casi  di  imposta  prenotata  a  debito,  dal
          pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in
          calce all'originale degli atti. 
              2. La trasmissione dei  documenti  avviene  secondo  le
          regole   tecniche   telematiche   stabilite   con   decreto
          dirigenziale del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          di concerto con il Ministero della giustizia, nel  rispetto
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione. 
              2-bis. I provvedimenti della Corte di  cassazione  sono
          esenti dall'obbligo della registrazione.».