Art. 33 Pagamento dei diritti di notifica 1. Il pagamento dei diritti di notifica viene effettuato nelle forme previste dall'articolo 30. 2. L'UNEP rende pubblici gli importi dovuti a titolo di anticipazione. Eseguita la notificazione, l'UNEP comunica l'importo definitivo e restituisce il documento informatico notificato previo versamento del conguaglio dovuto dalla parte oppure unitamente al rimborso del maggior importo versato in acconto.