Art. 33 
 
                  Pagamento dei diritti di notifica 
 
  1. Il pagamento dei diritti  di  notifica  viene  effettuato  nelle
forme previste dall'articolo 30. 
  2.  L'UNEP  rende  pubblici  gli  importi  dovuti   a   titolo   di
anticipazione. Eseguita la notificazione, l'UNEP  comunica  l'importo
definitivo e restituisce il documento informatico  notificato  previo
versamento del conguaglio dovuto dalla  parte  oppure  unitamente  al
rimborso del maggior importo versato in acconto.