Art. 19
Autorita' di notifica e Organismo nazionale di accreditamento
1. Il Ministero dello sviluppo economico e' l'autorita' competente
per l'autorizzazione e la notifica alla Commissione europea e agli
altri Stati membri degli Organismi autorizzati a svolgere i compiti
di valutazione della conformita' (CE) di cui al presente decreto.
2. La valutazione e la vigilanza sugli Organismi di valutazione
della conformita' CE e' svolta dall'Organismo nazionale italiano di
accreditamento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23
luglio 2009, n. 99, e in conformita' del regolamento (CE) n.
765/2008. L'accreditamento da parte dell'Organismo nazionale italiano
costituisce presupposto dell'autorizzazione di cui al comma 1. Il
Ministero dello sviluppo economico e' responsabile per i compiti
svolti dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento nei
termini e secondo il citato regolamento (CE) n. 765/2008 e le
disposizioni nazionali di attuazione.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al
comma 2 da parte dell'Organismo nazionale italiano di accreditamento
sono regolate per mezzo di apposita convenzione, protocollo di intesa
o altro analogo strumento bilaterale stipulato con il Ministero dello
sviluppo economico.
Note all'art. 19:
Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 23 luglio
2009, n.99, (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
2009, n. 176, S.O., cosi' recita:
«Art. 4. (Attuazione del capo II del regolamento (CE)
n. 765/2008del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone
norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per la commercializzazione dei prodotti). - (Omissis).
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura
non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione
del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per
il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale
referente per le attivita' di accreditamento, punto
nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume
le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.»
Per i riferimenti del regolamento (CE) n.765/2008 si
vedano le note alle premesse.