Art. 20
Autorizzazione degli Organismi notificati
1. La valutazione di conformita' alla direttiva 2009/48/CE e al
presente decreto e' effettuata dagli Organismi a tale fine
autorizzati e notificati dall'Ufficio competente del Ministero dello
sviluppo economico. L'autorizzazione e' rilasciata previa
presentazione di apposita domanda corredata della documentazione di
cui al comma 2.
2. La domanda di cui al comma 1 e' accompagnata da una descrizione
delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei
moduli di valutazione della conformita' e del giocattolo o dei
giocattoli per i quali tale organismo dichiara di essere competente,
nonche' da un certificato di accreditamento che attesti che
l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle
prescrizioni di cui all'articolo 21.
3. Alle spese concernenti le procedure finalizzate
all'autorizzazione anche provvisoria degli organismi, alla notifica e
ai successivi rinnovi della notifica degli organismi di cui al comma
1 ed ai successivi controlli sugli stessi, si applicano le
disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
determinate le tariffe e le relative modalita' di versamento, tenuto
conto del costo effettivo del servizio e senza determinare
duplicazioni rispetto alle tariffe da corrispondersi ai fini
dell'accreditamento di cui all'articolo 19, comma 2. Le predette
tariffe sono aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio e
con le stesse modalita', almeno ogni due anni.
Note all'art. 20:
Per i riferimenti della direttiva 2009/48/CE si vedano
le note alle premesse.
L'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1994), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., cosi' recita:
«47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
procedure di certificazione e/o attestazione per
l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa
comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di
riesame delle istanze presentate per le stesse finalita',
sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante
stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate
all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le
procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi
autorizzati sono a carico di tutti gli organismi
autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I
controlli possono avvenire anche mediante l'esame a
campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei
servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli
successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle
autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a
titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i
distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei
proventi a copertura delle spese relative ai controlli di
cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
in base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2,
nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini
dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul
mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono
l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine,
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; le
amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati
di rispettiva competenza.»