Art. 21
Prescrizioni relative agli organismi notificati
1. Ai fini della notifica a norma del presente decreto l'organismo
di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di cui al
presente articolo.
2. L'organismo di valutazione della conformita' e' stabilito a
norma del presente decreto legislativo e ha la personalita'
giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo
terzo indipendente dall'organizzazione o dal giocattolo che valuta.
Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una
federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella
progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura,
nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di giocattoli
che esso valuta puo' essere ritenuto un organismo del genere, a
condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di
qualsiasi conflitto di interesse.
4. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita'
non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore,
ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne'
l'utente o il responsabile della manutenzione dei giocattoli
sottoposti alla sua valutazione, ne' il rappresentante autorizzato di
uno di questi soggetti. Cio' non preclude l'uso dei giocattoli
valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di
valutazione della conformita' o l'uso di tali giocattoli per scopi
privati. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita'
non intervengono direttamente nella progettazione o nella
fabbricazione, nella commercializzazione, nell'installazione,
nell'utilizzo o nella manutenzione di tali giocattoli, ne'
rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'. Non
intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la
loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto
riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono
notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli
organismi di valutazione della conformita' garantiscono che le
attivita' delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si
ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o
sull'imparzialita' delle loro attivita' di valutazione della
conformita'.
5. Gli organismi di valutazione della conformita' e il loro
personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con
il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e
sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di
ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i
risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da
persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali
attivita'.
6. L'organismo di valutazione della conformita' e' in grado di
eseguire tutti i compiti di valutazione della conformita'
assegnatigli in base all'articolo 17 e per cui e' stato notificato,
indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso
o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. L'organismo di
valutazione della conformita' dispone dei mezzi necessari per
eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attivita'
di valutazione della conformita' in modo appropriato e ha accesso a
tutti gli strumenti o impianti occorrenti. In ogni momento, per ogni
procedura di valutazione della conformita' e per ogni tipo o
categoria di giocattoli per i quali e' stato notificato, l'organismo
di valutazione della conformita' ha a sua disposizione:
a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e
appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita';
b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle
quali avviene la valutazione della conformita', garantendo la
trasparenza e la capacita' di riproduzione di tali procedure.
Predispone una politica e procedure appropriate che distinguano i
compiti che svolge in qualita' di organismo notificato dalle altre
attivita';
c) procedure per svolgere le attivita' che tengano debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del
giocattolo in questione e della natura seriale o di massa del
processo produttivo.
7. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attivita' di
valutazione della conformita' dispone di:
a) una formazione tecnica e professionale solida che includa
tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione a
cui l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle
valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali
valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni
fondamentali, delle norme armonizzate applicabili e della pertinente
normativa comunitaria di armonizzazione, nonche' dei suoi regolamenti
di attuazione;
d) la capacita' di elaborare certificati, registri e rapporti
atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. E' assicurata l'imparzialita' degli organismi di valutazione
della conformita', dei loro alti dirigenti e del personale addetto
alle valutazioni. La remunerazione degli alti dirigenti e del
personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione
della conformita' non dipende dal numero di valutazioni eseguite o
dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile. Le
caratteristiche minime di tale contratto possono essere disciplinate
da un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fino
all'adozione di tale eventuale decreto si applicano le disposizioni
al riguardo previste dalla direttiva del Ministro delle attivita'
produttive in data 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 17
del presente decreto, tranne nei confronti delle autorita'
competenti. Sono tutelati i diritti di proprieta'.
11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo
di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma
dell'articolo 38 della direttiva 2009/48/CE, o garantiscono che il
loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano
come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi
prodotti da tale gruppo.
Note all'art. 21:
Per i rifermenti della direttiva 2009/48/CE si vedano
le note alle premesse.