Art. 22
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici
connessi alla valutazione della conformita' oppure ricorra a
un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata
rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 21 e ne informa di
conseguenza l'autorita' di notifica e l'Organismo nazionale italiano
di accreditamento.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'
delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti.
3. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da
un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione
dell'autorita' di notifica i documenti pertinenti riguardanti la
valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e
del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'articolo 17.