Art. 23
Procedura di notifica
1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di
valutazione della conformita', anche ai fini dell'assegnazione di un
numero di identificazione, alla Commissione e agli altri Stati membri
utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito
dalla Commissione europea denominato: «NANDO» (New Approach Notified
and Designated Organisations).
2. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di
valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione
della conformita', il giocattolo o i giocattoli interessati, nonche'
la relativa attestazione di competenza.
3. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito
l'elenco delle notifiche effettuate, provvedendo ad aggiornarlo
periodicamente.
4. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di un
organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte
della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane
dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un organismo
notificato ai fini del presente decreto.
5. Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la
notifica sono comunicate dal Ministero dello sviluppo economico alla
Commissione e agli altri Stati membri.