Art. 24
Modifiche delle notifiche
1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia
informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle
prescrizioni di cui all'articolo 21 o non adempie ai suoi obblighi,
limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in
funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o
dell'inadempimento di tali obblighi. Il Ministero dello sviluppo
economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati
membri.
2. Nel caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica,
oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, il
Ministero dello sviluppo economico adotta le misure appropriate per
garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro
organismo notificato.