Art. 25
Contestazione della competenza degli organismi notificati
1. Anche nell'ambito delle indagini che la Commissione svolge su
tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione
dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza
di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita' cui e'
sottoposto, il Ministero dello sviluppo economico fornisce alla
Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base
della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in
questione.
2. Il Ministero dello sviluppo economico prende le misure
correttive necessarie, incluso all'occorrenza il ritiro della
notifica, qualora la Commissione accerti che un organismo notificato
non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni per la sua
notificazione.