Art. 27
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo
economico:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di
certificati d'esame CE del tipo;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e
sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto
dall'autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle attivita'
di valutazione della conformita';
d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita'
eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi
notificati a norma del presente decreto, le cui attivita' di
valutazione della conformita' sono simili e coprono gli stessi
giocattoli, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai
risultati negativi e, su richiesta, positivi, delle valutazioni della
conformita'.