Art. 28
Istruzioni all'organismo notificato
1. L'autorita' di vigilanza del mercato puo' richiedere a un
organismo notificato di fornire informazioni in merito a qualsiasi
attestato d'esame CE del tipo di cui esso abbia effettuato il
rilascio o il ritiro, o in merito al rifiuto del rilascio di tale
attestato, nonche' alle relazioni relative alle prove e alla
documentazione tecnica.
2. Qualora l'autorita' di vigilanza del mercato riscontri che un
giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e
all'allegato II, essa richiede, se del caso, all'organismo notificato
di ritirare l'attestato d'esame CE del tipo relativo a tale
giocattolo.
3. L'autorita' di vigilanza del mercato, all'occorrenza, e in
particolare nei casi specificati all'articolo 17, comma 5, richiede
all'organismo notificato di rivedere l'attestato d'esame CE del tipo.