Art. 28 Funzioni notarili 1. Il capo dell'ufficio consolare esercita, secondo le modalita' e con i limiti di seguito stabiliti, le funzioni di notaio nei confronti dei cittadini, attenendosi alla legislazione nazionale. 2. Con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere specificati gli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilita' di accedere ad adeguati servizi notarili in loco. 3. Non e' necessario il requisito della residenza in Italia, richiesto dalle vigenti disposizioni per i testimoni non cittadini.