Art. 28 
 
 
                          Funzioni notarili 
 
  1. Il capo dell'ufficio consolare esercita, secondo le modalita'  e
con i  limiti  di  seguito  stabiliti,  le  funzioni  di  notaio  nei
confronti dei cittadini, attenendosi alla legislazione nazionale. 
  2. Con decreto del Ministro  degli  affari  esteri  possono  essere
specificati gli atti notarili che i capi degli uffici consolari  sono
chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilita' di accedere ad
adeguati servizi notarili in loco. 
  3. Non e'  necessario  il  requisito  della  residenza  in  Italia,
richiesto dalle vigenti disposizioni per i testimoni non cittadini.