Art. 29 
 
 
     Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno 
 
  1. Il capo dell'ufficio consolare trasmette al  pubblico  ministero
presso il tribunale competente, ai sensi del comma 2, ogni utile dato
istruttorio   al   fine   di   promuovere    procedimenti    relativi
all'interdizione,   all'inabilitazione   e   all'amministrazione   di
sostegno nei confronti di cittadini residenti nella circoscrizione. 
  2. Competente a pronunciarsi sull'interdizione, sull'inabilitazione
e sull'amministrazione di sostegno di cittadini residenti  all'estero
e' il tribunale  di  ultima  residenza  in  Italia.  Se  il  soggetto
interessato non ha mai avuto residenza in Italia,  e'  competente  il
tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE. 
  3. Il tribunale provvede, ai sensi  dell'articolo  419  del  codice
civile, all'esame del soggetto interessato avvalendosi, se del  caso,
di rogatoria consolare. Nell'espletamento della  rogatoria,  il  capo
dell'ufficio consolare e' assistito da un consulente tecnico nominato
dall'ambasciata o, in mancanza, approvato dal Ministero degli  affari
esteri. 
  4. Quando non e' possibile provvedere all'esame di cui al comma  3,
il capo dell'ufficio consolare trasmette all'autorita'  rogante  ogni
elemento di prova in suo possesso. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Il testo  dell'art.  419  del  Codice  Civile  e'  il
          seguente: 
              «Art.   419   (Mezzi   istruttori    e    provvedimenti
          provvisori). - Non si  puo'  pronunziare  l'interdizione  o
          l'inabilitazione  senza  che  si  sia  proceduto  all'esame
          dell'interdicendo o dell'inabilitando. 
              Il giudice puo' in questo esame farsi assistere  da  un
          consulente tecnico. Puo' anche d'ufficio disporre  i  mezzi
          istruttori  utili  ai  fini  del  giudizio,  interrogare  i
          parenti  prossimi  dell'interdicendo   o   inabilitando   e
          assumere le necessarie informazioni. 
              Dopo l'esame,  qualora  sia  ritenuto  opportuno,  puo'
          essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un
          curatore provvisorio all'inabilitando.».