Art. 30 
         Riconoscimento e legittimazione dei figli naturali 
 
  1. Il  capo  dell'ufficio  consolare  riceve  la  dichiarazione  di
riconoscimento del figlio naturale di cui all'articolo 254 del codice
civile. Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 262 del
codice civile, il capo dell'ufficio consolare  riceve,  altresi',  la
domanda di assunzione del cognome paterno e la trasmette al tribunale
dei minorenni competente. 
  2. L'ufficio consolare riceve  la  domanda  di  legittimazione  dei
figli naturali di cui agli articoli 280 e 288 del codice civile e  la
trasmette al tribunale competente. Se la competenza non  puo'  essere
determinata ai sensi  dell'articolo  288,  primo  comma,  del  codice
civile, e' competente il tribunale nel cui circondario  si  trova  il
Comune in cui l'interessato ha  avuto  la  sua  ultima  residenza  in
Italia ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune  di
iscrizione AIRE dell'interessato. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Il testo degli artt. 254, 262, 280 e 288  del  Codice
          Civile e' il seguente: 
              «Art.   254   (Forma   del   riconoscimento).   -    Il
          riconoscimento del figlio naturale e'  fatto  nell'atto  di
          nascita, oppure con una apposita dichiarazione,  posteriore
          alla nascita o al concepimento,  davanti  ad  un  ufficiale
          dello stato civile [o davanti al giudice tutelare] o in  un
          atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di
          questo. 
              La domanda di  legittimazione  di  un  figlio  naturale
          presentata al giudice o la dichiarazione della volonta'  di
          legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in
          un  testamento  importa   riconoscimento,   anche   se   la
          legittimazione non abbia luogo.». 
              «Art. 262 (Cognome del figlio). -  Il  figlio  naturale
          assume  il  cognome  del  genitore  che  per  primo  lo  ha
          riconosciuto [c.c. 258].  Se  il  riconoscimento  e'  stato
          effettuato contemporaneamente da  entrambi  i  genitori  il
          figlio naturale assume il cognome del padre. 
              Se la filiazione  nei  confronti  del  padre  e'  stata
          accertata o riconosciuta successivamente al  riconoscimento
          da parte della madre, il figlio naturale puo'  assumere  il
          cognome del padre aggiungendolo o  sostituendolo  a  quello
          della madre. 
              Nel caso di minore eta' del figlio, il  giudice  decide
          circa l'assunzione del cognome del padre.». 
              «Art.  280  (Legittimazione).   -   La   legittimazione
          attribuisce a colui che e' nato  fuori  del  matrimonio  la
          qualita' di figlio legittimo. 
              Essa avviene per susseguente  matrimonio  dei  genitori
          del figlio naturale o per provvedimento del giudice.». 
              «Art. 288 (Procedura). - La domanda  di  legittimazione
          accompagnata  dai  documenti  giustificativi  deve   essere
          diretta   al   presidente   del   tribunale    nella    cui
          circoscrizione il richiedente ha la residenza. 
              Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la
          sussistenza  delle  condizioni  stabilite  negli   articoli
          precedenti  e  delibera,  in  camera  di  consiglio,  sulla
          domanda di legittimazione. 
              Il pubblico ministero e la parte possono,  entro  venti
          giorni dalla comunicazione,  proporre  reclamo  alla  corte
          d'appello.  Questa,  richiamati  gli  atti  dal  tribunale,
          delibera  in  camera  di  consiglio,  sentito  il  pubblico
          ministero. 
              In ogni caso la sentenza che  accoglie  la  domanda  e'
          annotata in calce all'atto di nascita del figlio.».