Art. 30 Riconoscimento e legittimazione dei figli naturali 1. Il capo dell'ufficio consolare riceve la dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale di cui all'articolo 254 del codice civile. Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 262 del codice civile, il capo dell'ufficio consolare riceve, altresi', la domanda di assunzione del cognome paterno e la trasmette al tribunale dei minorenni competente. 2. L'ufficio consolare riceve la domanda di legittimazione dei figli naturali di cui agli articoli 280 e 288 del codice civile e la trasmette al tribunale competente. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi dell'articolo 288, primo comma, del codice civile, e' competente il tribunale nel cui circondario si trova il Comune in cui l'interessato ha avuto la sua ultima residenza in Italia ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'interessato.
Note all'art. 30: - Il testo degli artt. 254, 262, 280 e 288 del Codice Civile e' il seguente: «Art. 254 (Forma del riconoscimento). - Il riconoscimento del figlio naturale e' fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile [o davanti al giudice tutelare] o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volonta' di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.». «Art. 262 (Cognome del figlio). - Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto [c.c. 258]. Se il riconoscimento e' stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre e' stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Nel caso di minore eta' del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre.». «Art. 280 (Legittimazione). - La legittimazione attribuisce a colui che e' nato fuori del matrimonio la qualita' di figlio legittimo. Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice.». «Art. 288 (Procedura). - La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza. Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione. Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda e' annotata in calce all'atto di nascita del figlio.».