Art. 32 
 
 
                Adozione di persone di maggiore eta' 
 
  1. Competente in materia di adozione di persone di  maggiore  eta',
quando l'adottante non ha residenza in Italia, e'  il  tribunale  nel
cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE  dell'adottante
ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il comune di  ultima
residenza in Italia dell' interessato. 
  2. Il capo dell'ufficio consolare puo' essere delegato  a  ricevere
il consenso dell'adottante, dell'adottato o del legale rappresentante
di questo. Puo' anche essere delegato a compiere  le  indagini  e  ad
assumere le informazioni di cui all'articolo 312 del codice civile. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Il testo  dell'art.  312  del  Codice  Civile  e'  il
          seguente: 
              «Art. 312 (Accertamenti del tribunale). - Il tribunale,
          assunte le opportune informazioni, verifica: 
              1) se  tutte  le  condizioni  della  legge  sono  state
          adempiute; 
              2) se l'adozione conviene all'adottando.».