Art. 34 
 
 
           Altri provvedimenti di volontaria giurisdizione 
 
  1. Il capo dell'ufficio consolare, anche al di fuori delle  ipotesi
previste dal presente decreto,  emana  nei  confronti  dei  cittadini
residenti  nella  circoscrizione  i   provvedimenti   di   volontaria
giurisdizione, in materia di diritto di famiglia  e  di  successioni,
che per le leggi dello Stato sono di competenza del giudice tutelare,
del tribunale e del presidente di tribunale, ivi compreso quello  per
i minorenni.