Art. 33 Oggetto 1. In attuazione dell'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009, e' istituita, nell'ambito della Conferenza unificata e senza ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra comuni, province, citta' metropolitane, regioni e Stato, e ne sono disciplinati il funzionamento e la composizione.
Note all'art. 33: - Per il testo dell'art. 5 della gia' citata legge 5 maggio 2009, n. 42 si vedano le note all'art. 29.