Art. 33 
 
 
                               Oggetto 
 
   1. In attuazione dell'articolo 5 della  citata  legge  n.  42  del
2009, e' istituita, nell'ambito della Conferenza  unificata  e  senza
ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente  per
il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo  stabile  di
coordinamento della finanza pubblica  fra  comuni,  province,  citta'
metropolitane,  regioni  e  Stato,  e   ne   sono   disciplinati   il
funzionamento e la composizione. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Per il testo dell'art. 5 della gia'  citata  legge  5
          maggio 2009, n. 42 si vedano le note all'art. 29.