Art. 34 Composizione 1. La Conferenza e' composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo. 2. La Conferenza e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da uno o piu' Ministri da lui delegati; ne fanno parte altresi' il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, il Ministro dell'interno, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la salute, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o suo delegato, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI o suo delegato, il Presidente dell'Unione province d'Italia - UPI, o suo delegato. Ne fanno parte inoltre sei presidenti o assessori di regione, quattro sindaci e due presidenti di provincia, designati rispettivamente dalla conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica, acquisiti in sede di conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997. 3. Alle riunioni possono essere invitati altri rappresentanti del Governo, nonche' rappresentanti di altri enti o organismi.
Note all'art. 34: - Il gia' citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.