Art. 34 
 
 
                            Composizione 
 
   1. La  Conferenza  e'  composta  dai  rappresentanti  dei  diversi
livelli istituzionali di governo. 
  2. La Conferenza e' presieduta dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o da uno o piu' Ministri da lui  delegati;  ne  fanno  parte
altresi' il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  il  Ministro
dell'interno, il Ministro per  le  riforme  per  il  federalismo,  il
Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la  salute,
il  Presidente  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome o suo delegato, il  Presidente  dell'Associazione  nazionale
dei comuni d'Italia - ANCI o suo delegato, il Presidente  dell'Unione
province d'Italia - UPI, o suo delegato. Ne fanno parte  inoltre  sei
presidenti o assessori di regione, quattro sindaci e  due  presidenti
di  provincia,  designati  rispettivamente  dalla  conferenza   delle
regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI  in  modo  da
assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica,
acquisiti in sede di conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
legislativo n. 281 del 1997. 
  3. Alle riunioni possono essere invitati altri  rappresentanti  del
Governo, nonche' rappresentanti di altri enti o organismi. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Il gia' citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281 recante «Definizione ed ampliamento delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.