Art. 35 
 
 
                     Modalita' di funzionamento 
 
   1. Il Presidente convoca la  Conferenza  stabilendo  l'ordine  del
giorno. Ciascuna componente puo' chiedere l'iscrizione all'ordine del
giorno della trattazione delle materie e degli  argomenti  rientranti
nelle competenze della Conferenza. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, deve essere convocata  la  riunione  di  insediamento  della
Conferenza. In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata  almeno
una volta ogni due mesi e quando ne faccia  richiesta  un  terzo  dei
suoi membri. 
  3. In seguito all'iscrizione all'ordine del  giorno  della  singola
questione da trattare,  di  norma  la  Conferenza,  su  proposta  del
Presidente,  con   apposito   atto   d'indirizzo   delibera   l'avvio
dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa assegnati dalla
legge e ne stabilisce,  ove  necessario,  le  relative  modalita'  di
esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto. A tal  fine,  il
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province  autonome,
il presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI,
il Presidente dell'Unione province d'Italia -  UPI  possono  avanzare
apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine
del giorno. 
  4. La Conferenza, nelle ipotesi di cui all'articolo  36,  comma  1,
lettere  a)  e  b),  adotta  le  proprie  determinazioni  di   regola
all'unanimita'  delle  componenti.  Ove  questa  non  sia   raggiunta
l'assenso rispettivamente della  componente  delle  regioni  e  della
componente delle province e  dei  comuni  puo'  essere  espresso  nel
proprio ambito anche  a  maggioranza.  Nelle  altre  ipotesi  di  cui
all'articolo 36, le determinazioni della  Conferenza  possono  essere
poste alla votazione della medesima su conforme avviso del presidente
della conferenza, dal presidente della  Conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome, dal presidente  dell'associazione  nazionale
dei comuni d'Italia  -  ANCI,  dal  Presidente  dell'Unione  Province
d'Italia - UPI. 
  5. Le determinazioni adottate dalla conferenza  sono  trasmesse  ai
Presidenti  delle  Camere  e  alla  Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del citato decreto legislativo n.  281  del  1997.  La
Conferenza puo' altresi' trasmettere  le  proprie  determinazioni  ai
soggetti e agli organismi istituzionali interessati. 
  6. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste  per
la Conferenza unificata dal citato decreto  legislativo  n.  281  del
1997. 
 
          Note all'art. 35: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  8  del  gia'  citato
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».