Art. 36 
 
 
                              Funzioni 
 
   1. In attuazione di quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  1,
della citata legge n. 42 del 2009: 
    a) la Conferenza  concorre,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009 alla ripartizione
degli obiettivi di finanza pubblica per  sottosettore  istituzionale,
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e  2,  lettera  e)  della  citata
legge n. 196 del 2009; 
    b) la Conferenza avanza proposte: 
      1. per la determinazione degli  indici  di  virtuosita'  e  dei
relativi incentivi; 
      2. per la fissazione dei criteri per il corretto  utilizzo  dei
fondi  perequativi  secondo  principi  di  efficacia,  efficienza   e
trasparenza e ne verifica l'applicazione. 
    c) la Conferenza verifica: 
      1) l'utilizzo dei fondi stanziati per gli  interventi  speciali
ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 42 del 2009; 
      2) assicura la verifica periodica del funzionamento  del  nuovo
ordinamento finanziario dei  comuni,  delle  province,  delle  citta'
metropolitane e delle regioni; 
      3) assicura la  verifica  delle  relazioni  finanziarie  fra  i
diversi livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse  finanziarie
di  ciascun  livello  di  governo  rispetto  alle  funzioni   svolte,
proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema; 
      4) verifica la congruita' dei dati e  delle  basi  informative,
finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali; 
      5) verifica periodicamente la  realizzazione  del  percorso  di
convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonche' agli  obiettivi
di servizio; 
      6)  la  Conferenza  mette  a  disposizione  del  Senato   della
Repubblica, della Camera dei Deputati, dei Consigli  regionali  e  di
quelli  delle  province  autonome  tutti  gli  elementi   informativi
raccolti. 
    d) la Conferenza promuove la conciliazione degli interessi fra  i
diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul
federalismo fiscale; 
    e) la  Conferenza  vigila  sull'applicazione  dei  meccanismi  di
premialita', sul rispetto dei  meccanismi  sanzionatori  e  sul  loro
funzionamento. 
  2. Anche ai fini dell'attuazione di cui al  comma  1,  lettera  c),
numero 5),  la  Conferenza  permanente  per  il  coordinamento  della
finanza pubblica provvede, con cadenza trimestrale, ad illustrare, in
sede di Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo  n.
281 del 1997, i lavori svolti. 
 
          Note all'art. 36: 
              - Per il testo dell'art. 5 della gia'  citata  legge  5
          maggio 2009, n. 42 si vedano le note all'art. 29. 
              - Si riporta il testo dei commi  1  e  2  dell'art.  10
          della gia' citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              «Art. 10 (Documento di economia e  finanza).  -  1.  Il
          DEF,  come  risultante  dalle   conseguenti   deliberazioni
          parlamentari, e' composto da tre sezioni. 
              2.  La  prima  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del
          Programma di stabilita', di cui all'art.  9,  comma  1.  Lo
          schema contiene gli elementi e  le  informazioni  richieste
          dai regolamenti dell'Unione europea vigenti  in  materia  e
          dal  Codice  di  condotta  sull'attuazione  del  patto   di
          stabilita'  e  crescita,  con  specifico  riferimento  agli
          obiettivi da conseguire per  accelerare  la  riduzione  del
          debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene: 
                a) gli obiettivi di politica economica  e  il  quadro
          delle previsioni economiche e di  finanza  pubblica  almeno
          per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i
          sottosettori  del  conto  delle  amministrazioni  pubbliche
          relativi    alle     amministrazioni     centrali,     alle
          amministrazioni  locali  e  agli  enti  di   previdenza   e
          assistenza sociale; 
                b) l'aggiornamento delle  previsioni  per  l'anno  in
          corso, evidenziando gli eventuali scostamenti  rispetto  al
          precedente Programma di stabilita'; 
                c)           l'indicazione            dell'evoluzione
          economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e
          per il periodo di riferimento; per l'Italia, in  linea  con
          le modalita' e i tempi  indicati  dal  Codice  di  condotta
          sull'attuazione del patto  di  stabilita'  e  crescita,  le
          previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di
          riferimento,  con  evidenziazione   dei   contributi   alla
          crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione  dei  prezzi,
          del mercato del  lavoro  e  dell'andamento  dei  conti  con
          l'estero;   l'esplicitazione   dei   parametri    economici
          essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
          in coerenza con gli andamenti macroeconomici; 
                d) le previsioni per i principali aggregati del conto
          economico delle amministrazioni pubbliche; 
                e) gli obiettivi programmatici, indicati per  ciascun
          anno del periodo di riferimento, in  rapporto  al  prodotto
          interno lordo e, tenuto conto della  manovra  di  cui  alla
          lettera f), per l'indebitamento  netto,  per  il  saldo  di
          cassa,  al  netto  e  al  lordo  degli  interessi  e  delle
          eventuali  misure  una   tantum   ininfluenti   sul   saldo
          strutturale  del  conto  economico  delle   amministrazioni
          pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
          articolati per i sottosettori di cui alla lettera a); 
                f) l'articolazione della manovra  necessaria  per  il
          conseguimento degli  obiettivi  di  cui  alla  lettera  e),
          almeno per un triennio, per  i  sottosettori  di  cui  alla
          lettera a), nonche' un'indicazione di massima delle  misure
          attraverso le quali si prevede di  raggiungere  i  predetti
          obiettivi; 
                g)  il   prodotto   potenziale   e   gli   indicatori
          strutturali  programmatici  del   conto   economico   delle
          pubbliche amministrazioni per ciascun anno del  periodo  di
          riferimento; 
                h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo
          e gli interventi che si intende adottare per garantirne  la
          sostenibilita'; 
                i)    le    diverse     ipotesi     di     evoluzione
          dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di
          previsione alternativi riferiti al tasso  di  crescita  del
          prodotto  interno  lordo,  della  struttura  dei  tassi  di
          interesse e del saldo primario». 
              - Si riporta il testo dell'art. 16  della  gia'  citata
          legge 5 maggio 2009, n. 42: 
              «Art. 16 (Interventi di cui al quinto  comma  dell'art.
          119 della Costituzione). - 1. I decreti legislativi di  cui
          all'art. 2, con riferimento all'attuazione  dell'art.  119,
          quinto comma, della Costituzione, sono adottati  secondo  i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) definizione delle modalita' in base alle quali gli
          interventi finalizzati agli  obiettivi  di  cui  al  quinto
          comma dell'art. 119 della Costituzione sono finanziati  con
          contributi  speciali  dal  bilancio  dello  Stato,  con   i
          finanziamenti dell'Unione europea e con  i  cofinanziamenti
          nazionali,   secondo   il   metodo   della   programmazione
          pluriennale.  I  finanziamenti  dell'Unione   europea   non
          possono essere sostitutivi dei  contributi  speciali  dello
          Stato; 
                b) confluenza dei contributi  speciali  dal  bilancio
          dello  Stato,  mantenendo  le  proprie  finalizzazioni,  in
          appositi  fondi  a  destinazione  vincolata  attribuiti  ai
          comuni, alle province, alle  citta'  metropolitane  e  alle
          regioni; 
                c)   considerazione    delle    specifiche    realta'
          territoriali,  con  particolare   riguardo   alla   realta'
          socio-economica, al deficit  infrastrutturale,  ai  diritti
          della persona, alla  collocazione  geografica  degli  enti,
          alla loro prossimita' al confine  con  altri  Stati  o  con
          regioni a statuto speciale, ai  territori  montani  e  alle
          isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico
          e  artistico  ai  fini  della  promozione  dello   sviluppo
          economico e sociale; 
                d) individuazione di interventi diretti a  promuovere
          lo   sviluppo   economico,   la   coesione    delle    aree
          sottoutilizzate del Paese  e  la  solidarieta'  sociale,  a
          rimuovere gli squilibri economici e sociali  e  a  favorire
          l'effettivo esercizio dei diritti della  persona;  l'azione
          per la rimozione  degli  squilibri  strutturali  di  natura
          economica e sociale a sostegno delle  aree  sottoutilizzate
          si attua  attraverso  interventi  speciali  organizzati  in
          piani  organici   finanziati   con   risorse   pluriennali,
          vincolate nella destinazione; 
                e) definizione delle modalita' per cui gli  obiettivi
          e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate  dallo
          Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa
          in sede  di  Conferenza  unificata  e  disciplinati  con  i
          provvedimenti   annuali   che   determinano   la    manovra
          finanziaria. L'entita' delle  risorse  e'  determinata  dai
          medesimi provvedimenti».