Art. 37 
 
 
                          Supporto tecnico 
 
   1.  Le  funzioni  di  segreteria  tecnica  e  di  supporto   della
Conferenza sono  esercitate,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,
lettera g), della citata legge n.  42  del  2009,  dalla  commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio
2009. 
  2. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza e
di raccordo con  la  segreteria  della  Conferenza  Stato-Regioni  e'
istituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
nell'ambito della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della citata legge  n.  42
del 2009, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  finanze,  di
concerto con il Ministro per i rapporti  con  le  regioni  e  per  la
coesione territoriale, e sotto  la  direzione  del  Presidente  della
commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
fiscale, una specifica struttura di segreteria, la  cui  composizione
e' definita nel decreto istitutivo,  fermo  restando  che  sino  alla
meta' dei posti del contingente potranno essere coperti nella  misura
massima del 50 per  cento  da  personale  delle  regioni  e,  per  il
restante 50 per cento, da personale delle province e  dei  comuni  il
cui trattamento economico sara' a  carico  delle  amministrazioni  di
appartenenza e i  restanti  posti  sono  coperti  con  personale  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  della  Presidenza  del
Consiglio dei  Ministri.  Il  Presidente  della  commissione  tecnica
paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo  fiscale   individua,
nell'ambito  della  struttura  di  segreteria,  il  segretario  della
Conferenza,  che  esercita  le  attivita'  di  collegamento  fra   la
commissione e la Conferenza stessa. La  struttura  di  segreteria  si
puo' avvalere anche di personale  dell'ANCI  e  dell'UPI  nell'ambito
della percentuale prevista per province e comuni. 
  3. Per lo svolgimento delle  funzioni  di  propria  competenza,  la
Conferenza permanente ha accesso diretto  alla  sezione  della  banca
dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13, comma 2,
della citata legge n. 196 del 2009, nella quale sono contenuti i dati
necessari a dare attuazione al federalismo  fiscale.  La  Conferenza,
con il supporto tecnico  della  commissione  tecnica  paritetica  per
l'attuazione del  federalismo  fiscale,  concorre  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze alla individuazione dei contenuti della
sezione stessa. 
  4. Con successivo provvedimento, adottato  in  sede  di  Conferenza
unificata, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 36,  comma  1,
lettera c), numero 5, sono stabilite le  modalita'  di  accesso  alla
banca dati da parte della  conferenza  unificata  di  cui  al  citato
decreto legislativo n. 281 del 1997. 
 
          Note all'art. 37: 
              - Per il testo dell'art. 5 della gia'  citata  legge  5
          maggio 2009, n. 42 si vedano le note all'art. 29. 
              - Si riporta il testo dell'art.  4  della  gia'  citata
          legge 5 maggio 2009, n. 42: 
              «Art.   4   (Commissione   tecnica    paritetica    per
          l'attuazione del federalismo fiscale).  -  1.  Al  fine  di
          acquisire  ed  elaborare  elementi   conoscitivi   per   la
          predisposizione dei contenuti dei  decreti  legislativi  di
          cui all'art. 2, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  istituita,
          presso il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  una
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale, di seguito  denominata  «Commissione»,
          formata   da   trentadue   componenti,   due   dei    quali
          rappresentanti  dell'ISTAT,  e,  per  i   restanti   trenta
          componenti, composta per meta'  da  rappresentanti  tecnici
          dello Stato e per meta'  da  rappresentanti  tecnici  degli
          enti  di   cui   all'art.   114,   secondo   comma,   della
          Costituzione. Partecipano alle riunioni  della  Commissione
          un rappresentante tecnico della Camera dei deputati  e  uno
          del  Senato  della  Repubblica,  designati  dai  rispettivi
          Presidenti,  nonche'  un   rappresentante   tecnico   delle
          Assemblee legislative regionali e delle province  autonome,
          designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza
          dei presidenti dell'Assemblea,  dei  Consigli  regionali  e
          delle province autonome di cui agli  articoli  5,  8  e  15
          della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
              2. La Commissione e' sede di  condivisione  delle  basi
          informative finanziarie, economiche e tributarie,  promuove
          la  realizzazione  delle  rilevazioni  e  delle   attivita'
          necessarie   per   soddisfare   gli   eventuali   ulteriori
          fabbisogni informativi e svolge attivita' consultiva per il
          riordino dell'ordinamento finanziario di comuni,  province,
          citta'  metropolitane   e   regioni   e   delle   relazioni
          finanziarie   intergovernative.    A    tale    fine,    le
          amministrazioni statali, regionali e  locali  forniscono  i
          necessari  elementi  informativi   sui   dati   finanziari,
          economici e tributari. 
              3. La Commissione adotta, nella sua  prima  seduta,  da
          convocare entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del decreto di cui al comma 1, la  tempistica  e  la
          disciplina procedurale dei propri lavori. 
              4. La Commissione opera  nell'ambito  della  Conferenza
          unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica  della
          Conferenza di cui all'art. 5 a  decorrere  dall'istituzione
          di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere,
          su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e
          delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13  della  gia'  citata
          legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              «Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni  pubbliche).
          -  1.  Al  fine  di  assicurare  un  efficace  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          nonche' per acquisire gli  elementi  informativi  necessari
          alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3,  e  per  dare
          attuazione  e  stabilita'  al   federalismo   fiscale,   le
          amministrazioni pubbliche  provvedono  a  inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
          stesse  amministrazioni  pubbliche  secondo  modalita'   da
          stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentiti  la  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e  il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le
          relative variazioni, i conti  consuntivi,  quelli  relativi
          alle operazioni gestionali, nonche' tutte  le  informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati. 
              2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
          1 sono contenuti tutti i dati necessari a  dare  attuazione
          al  federalismo   fiscale.   Tali   dati   sono   messi   a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2,  comma  6,
          della presente legge. 
              3.  L'acquisizione  dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici. 
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista  dall'art.  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati».