Art. 47 Recepimento della direttiva 2008/92/CE 1. All'articolo 64 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: "direttiva del Consiglio 90/377/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE".
Note all'art. 47: Si riporta il testo dell'articolo 64, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 1991), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1992, n. 42, S.O., come modificato dal presente regolamento: «Art. 64. Trasparenza dei prezzi del gas ed energia elettrica ad uso industriale. 1. Gli enti e le imprese che forniscono gas ed energia elettrica ai consumatori finali dell'industria sono tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE secondo le modalita' applicative che saranno stabilite, in conformita' alla direttiva medesima, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge." Per la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE, si veda nelle note alle premesse.