Art. 47 
 
 
               Recepimento della direttiva 2008/92/CE 
 
  1. All'articolo 64 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole:
"direttiva del Consiglio 90/377/CEE" sono sostituite dalle  seguenti:
"direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE". 
 
          Note all'art. 47: 
              Si riporta il testo dell'articolo 64,  della  legge  19
          febbraio 1992, n. 142 (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita'  europee  -  legge  comunitaria  per  il   1991),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20  febbraio  1992,  n.
          42, S.O., come modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 64. Trasparenza dei prezzi  del  gas  ed  energia
          elettrica ad uso industriale. 
              1. Gli enti e le imprese che forniscono gas ed  energia
          elettrica ai consumatori finali dell'industria sono  tenuti
          ad osservare gli obblighi di  informazione  previsti  dalla
          direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE
          secondo le modalita' applicative che saranno stabilite,  in
          conformita'  alla  direttiva  medesima,  con  decreto   del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge." 
              Per la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
          2008/92/CE, si veda nelle note alle premesse.