Art. 48 
 
 
                      Obblighi di comunicazione 
 
  1. Ogni due anni a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto il Ministero dello Sviluppo economico e  l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, ciascuno per la  parte  di  propria
competenza, effettuano le comunicazioni di cui all'articolo 3,  comma
15, della direttiva 2009/72/CE e  dell'articolo  3,  comma  11  della
direttiva 2009/73/CE. 
 
          Note all'art. 48: 
              Per la direttiva 2009/72/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per la direttiva 2009/73/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse.