Art. 48 Obblighi di comunicazione 1. Ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dello Sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ciascuno per la parte di propria competenza, effettuano le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 15, della direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 3, comma 11 della direttiva 2009/73/CE.
Note all'art. 48: Per la direttiva 2009/72/CE, si veda nelle note alle premesse. Per la direttiva 2009/73/CE, si veda nelle note alle premesse.