Art. 34
Modificazioni e abrogazioni
1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 22, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone
la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata
dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) all'articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati;
c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati.
2. All'articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 le
parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma,
della citata legge n. 689 del 1981» sono sostituite dalle seguenti:
«in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195,
il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Contro il decreto puo'
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
4. All'articolo 262, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: «di cui all'articolo 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «previsto
dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
5. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il ricorso sospende i
termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689, ed all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n.150, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali
avverso verbali degli enti previdenziali.».
6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 204-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 204-bis.
(Ricorso in sede giurisdizionale).
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui
all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati
nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre
opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.»;
b) l'articolo 205 e' sostituito dal seguente:
«Art. 205.
(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione).
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre
opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.".
7. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9.
Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui
al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che
ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere
fatta opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo
8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del
decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.».
8. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili
concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di
Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n.
659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati dall'articolo
9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
b) i commi da 2 a 6 sono abrogati.
9. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «comprese quelle inerenti ai
provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali
o alla loro mancata adozione,» sono inserite le seguenti: «nonche' le
controversie previste dall'articolo 10, comma 5, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le
controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) i commi da 2 a 14 sono abrogati.
10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sono
abrogati.
11. L'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' abrogato.
12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono
abrogati.
13. L'articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, e' abrogato.
14. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955, n. 77,
il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo
12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
15. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Avverso il diniego
di riabilitazione il debitore puo' proporre opposizione.
L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 13 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) al comma 4 la parola: «reclamabile» e' sostituita dalla
seguente: «opponibile»;
c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione»
sono abrogate;
d) il comma 5 e' abrogato.
16. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente: «28. Per la
liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti
del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o
l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di
cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile,
procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.»;
b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati.
17. All'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito al seguente: «1. Avverso il decreto
di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del
custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di
demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti
processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre
opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 15 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
18. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8.
(Ricorsi avverso il mancato riconoscimento
del diritto di soggiorno)
1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui
agli articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria
ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono
disciplinate dall'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n.150.»;
b) all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica
sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi
di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso all'autorita'
giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono
disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.»;
c) all'articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole: «ai commi 1 e 2»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
d) all'articolo 22, al comma 4, le parole: «o su motivi
imperativi di pubblica sicurezza» sono soppresse;
e) all'articolo 22, il comma 5 e' abrogato.
19. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,
al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con
il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione
del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza
per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di
procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente
anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto
ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza
dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato,
se comparso. In attesa della definizione del procedimento di
convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di
identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato
il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in
uno dei centri disponibili. Quando la convalida e' concessa, il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se
la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per
la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per
cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione
dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di
quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere
alla convalida decorre dal momento della comunicazione del
provvedimento alla cancelleria.»;
b) all'articolo 13, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.
Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato ricorso
all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al
presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) l'articolo 13-bis e' abrogato;
d) all'articolo 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di
procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente
anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto
ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza
dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo,
escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e
di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se
comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non
sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere
disposta anche in occasione della convalida del decreto di
accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.».
20. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Avverso la
decisione della Commissione territoriale e la decisione della
Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di
rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria e'
ammesso ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il
ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia
richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato
ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le controversie di
cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 19 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) i commi da 3 a 14 sono abrogati.
21. All'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Contro il diniego del
nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno
per motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti
dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita'
familiare, l'interessato puo' proporre opposizione all'autorita'
giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
22. All'articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chi e' sottoposto
a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse,
puo' proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice
tutelare.»;
b) al secondo comma le parole: «Entro il termine di trenta
giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma
dell'articolo 3,» sono abrogate;
c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Alle controversie
previste dal presente articolo si applica l'articolo 21 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) i commi dal quarto all'ottavo sono abrogati.
23. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 82, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita' dal Consiglio
comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del
Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;
b) all'articolo 82, secondo comma, le parole: «Il termine di
trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al
precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta
pubblicazione.» sono abrogate;
c) all'articolo 82, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «
Alle controversie previste dal presente articolo si applica
l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) all'articolo 82, i commi dal quarto all'ultimo sono abrogati;
e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati.
24. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il primo comma e' abrogato;
b) all'articolo 7, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Le azioni popolari e le impugnative consentite dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo
70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a qualsiasi
elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono
consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto
concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali
norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio
provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al
presidente della Giunta provinciale. Alle controversie previste dal
presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 7, il quarto comma e' abrogato.
25. All'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, il primo comma e' abrogato;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le azioni
popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al Prefetto del
capoluogo di Regione, in qualita' di rappresentante dello Stato per i
rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste
dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo
1° settembre 2011, n.150.»;
c) il terzo comma e' abrogato.
26. All'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «con ricorso da notificare
all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche' al
sindaco o al presidente della provincia.» sono abrogate;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Alle controversie
previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150."»;
c) il comma 4 e' abrogato.
27. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 44, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione,
ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilita' e di
compatibilita', stabilite dalla presente legge in relazione alla
carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si
applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.»;
b) all'articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso sul
quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione
della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice
relatore. Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza,
entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della presente
legge.» sono abrogate;
c) all'articolo 44, i commi dal terzo all'ultimo sono abrogati;
d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati.
28. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale o
delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente possono proporre
impugnativa davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;
b) all'articolo 42, il terzo comma, e' sostituito dal seguente:
«Alle controversie previste dal presente articolo si applica
l'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente:
«Art. 44.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35)
Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha dato origine
al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale entro il
medesimo termine previsto per la proposizione dell'impugnativa»;
d) gli articoli 43, 45 e 46 sono abrogati.
29. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281,
il comma 2, ultimo periodo, e' sostituito dal seguente: «Si applica
l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
30. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 158, comma 1, le parole: « , con reclamo alla
corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel
termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura
della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo
deposito» sono abrogate;
b) all'articolo 158, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Alle controversie previste dal presente articolo si applica
l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 158, al comma 3 le parole: « nei termini di cui
al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati;
e) l'articolo 158-novies e' sostituito dal seguente: «158-novies.
1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla
corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall'articolo 26
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
f) all'articolo 158-decies, il comma 3 e' abrogato.
31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 63, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere
impugnate dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;
b) all'articolo 63, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate
dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 63, il terzo comma e' abrogato;
d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati.
32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Quando il comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali,
etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o
religiosi, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria
per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la
rimozione degli effetti della discriminazione.»;
b) all'articolo 44, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Alle controversie previste dal presente articolo si applica
l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 44, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.
Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna
al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie
previste dal presente articolo e' punito ai sensi dell'articolo 388,
primo comma, del codice penale.»;
d) all'articolo 44, al comma 10 le parole: «Il giudice, nella
sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso
presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro
di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse;
e) all'articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati.
33. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo
2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n.150. In caso di accertamento di atti o comportamenti
discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto,
si applica, altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati.
34. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo
2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150. In caso di accertamento di atti o comportamenti
discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto,
si applica, altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati.
35. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo
2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.»;
b) all'articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati.
36. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 55-quinquies, il comma 1 e' sostituito dal
seguente: «1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo
55-ter, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria
per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la
rimozione degli effetti della discriminazione.»;
b) all'articolo 55-quinquies, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si
applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.»;
c) all'articolo 55-quinquies, il comma 9 e' sostituito dal
seguente: «9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione di
provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi
dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo e'
punito con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre
anni.»;
d) all'articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 sono abrogati;
e) l'articolo 55-sexies e' abrogato.
37. All'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Decorsi trenta
giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il
proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo
che ne abbia interesse puo' impugnare innanzi all'autorita'
giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di
determinazione dell'indennita', la stima fatta dai tecnici, la
liquidazione delle spese di stima e comunque puo' chiedere la
determinazione giudiziale dell'indennita'. Le controversie di cui al
presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati.
38. All'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «alla corte di appello del luogo di
attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorita'
giudiziaria ordinaria»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le
controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
39. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate
dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»;
b) all'articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui al
primo comma dell'articolo 2 deve essere proposto» sono sostituite
dalle seguenti: «la domanda di rettificazione di attribuzione di
sesso deve essere proposta»;
c) gli articoli 2 e 3 e l'articolo 6, secondo comma, sono
abrogati.
40. L'articolo 3 delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti
pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 3.
(Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797).
Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si puo' proporre
opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 32 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, .».
41. All'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «il reclamo alle Corti di appello,
aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in
controversia, o la loro maggior parte» sono sostituite dalle
seguenti: «reclamo dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie previste dal presente comma sono disciplinate
dall'articolo 33 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati.
42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli articoli
dal 2 all'8.
Note all'art. 34:
- Per il testo dell'articolo 22 della citata legge 24
novembre 1981, n. 689, vedasi nelle note all'articolo 6.
- Gli artt. 22-bis e 23 della citata legge n. 689 del
1981, abrogati dal presente decreto legislativo, recavano
rispettivamente: «Competenza per il giudizio di
opposizione» e «Giudizio di opposizione».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 13
agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie,
nonche' delega al Governo in materia di normativa
antimafia), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 6 (Sanzioni). - 1. Le transazioni relative ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui all' articolo 3,
comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze
pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della
societa' Poste italiane Spa comportano, a carico del
soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione dell'
articolo 3, comma 9-bis, l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore
della transazione stessa.
2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui all' articolo 3, comma 1, effettuate su un
conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo
strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti
di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita' delle operazioni comportano, a carico del
soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore
della transazione stessa. La medesima sanzione si applica
anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale,
ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni,
venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'
articolo 3, comma 5.
3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo
3, comma 1, effettuato con modalita' diverse da quelle
indicate all' articolo 3, comma 4, comporta, a carico del
soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore
di ciascun accredito.
4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli
elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7,
comporta, a carico del soggetto inadempiente,
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 3.000 euro.
5. Per il procedimento di accertamento e di
contestazione delle violazioni di cui al presente articolo,
nonche' per quello di applicazione delle relative sanzioni,
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17,
quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le
sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui
ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della
provincia ove ha sede la stazione appaltante o
l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150, l'opposizione e' proposta davanti
al giudice del luogo ove ha sede l'autorita' che ha
applicato la sanzione.
5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze
investigative, comunica al prefetto territorialmente
competente i fatti di cui e' venuta a conoscenza che
determinano violazione degli obblighi di tracciabilita'
previsti dall'articolo 3.".
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 19 novembre 2008 n. 195, (Modifiche ed
integrazioni alla normativa in materia valutaria in
attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 8 (Istruttoria e provvedimento di irrogazione
delle sanzioni). - 1. Chi non si avvale della facolta'
prevista dall'articolo 7 puo' presentare scritti difensivi
e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche' chiedere di essere sentito dalla stessa
Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricezione dell'atto di contestazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il
parere della commissione di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114,
determina con decreto motivato la somma dovuta per la
violazione e ne ingiunge il pagamento.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato dal
Ministero dell'economia e delle finanze nel termine
perentorio di centottanta giorni dalla scadenza del termine
di cui al comma 1.
4. L'Amministrazione ha facolta' di chiedere
valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono
provvedere entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta.
5. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del
comma 1, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di
cui al comma 4, il termine di cui al comma 3 e' prorogato
di sessanta giorni.
6. La mancata emanazione del decreto nel termine
indicato al comma 3 comporta l'estinzione dell'obbligazione
al pagamento delle somme dovute per le violazioni
contestate.
7. Contro il decreto puo' essere proposta opposizione
ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689;
8. Il decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di
titolo esecutivo. Si applica l'articolo 18, comma 6, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- Si riporta il testo dell'articolo 262 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia
ambientale.), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 262 (Competenza e giurisdizione). - 1. Fatte
salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689 in materia di accertamento degli illeciti
amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del
presente decreto provvede la provincia nel cui territorio
e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle
sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione
al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali
e' competente il comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle
sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il
giudizio di opposizione previsto dall'articolo 22 della
legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto
l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di
archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la
trasmissione degli atti agli Enti indicati ai comma 1 ai
fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di
lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30.), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 17 (Ricorso al Comitato regionale per i rapporti
di lavoro). - 1. Presso la direzione regionale del lavoro
e' costituito il Comitato regionale per i rapporti di
lavoro, composto dal direttore della direzione regionale
del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale
dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. Ai
componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso
spese o indennita' di missione ed al funzionamento dei
comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a
normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e
le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del
lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti
previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la
sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro,
vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono
decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al
comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento,
sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e
di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso
inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso
si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita'
dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione
regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga
la sospensione.
3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli
14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed
all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150, ed i termini di legge per i ricorsi
giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.».
- Per il testo dell'articolo 204-bis del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992, vedasi nelle note all'articolo
7.
- Si riporta il testo dell'articolo 205 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 205 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). - 1.
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre
opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
- Per il testo dell'articolo 75 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, vedasi nelle
note all'articolo 8.
- Per il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge
n. 59 del 2008, vedasi nelle note all'articolo 9.
- Per il testo dell'articolo 152 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003, vedasi nelle note all'articolo
10.
- Per il testo degli artt. 5, 6 e 7 della citata legge
n. 320 del 1963, abrogati dal presente decreto legislativo,
vedasi nella G.U. n. 30 marzo 1963, n. 86.
- Per il testo dell'articolo 26 della legge 11 febbraio
1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi
rustici), abrogato dal presente decreto legislativo, vedasi
nella G.U. 22 febbraio 1971, n. 46.
- Per il testo degli artt. 46 e 47 della legge 3 maggio
1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), abrogati dal
presente decreto legislativo, vedasi nella G.U. 5 maggio
1982, n. 121.
- Per il testo dell'articolo 9 della legge 14 febbraio
1990, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio
1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei
contratti agrari associativi), abrogato dal presente
decreto legislativo, vedasi nella G.U. 22 febbraio 1990, n.
44.
- Per il testo dell'articolo 4 della citata legge n. 77
del 1955, vedasi nelle note all'articolo 12.
- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n.
108 del 1996, vedasi nelle note all'articolo 13.
- Per il testo degli artt. 29 e 30 della citata legge
n. 794 del 1942, abrogati dal presente decreto legislativo,
vedasi nella G.U. 23 luglio 1942, n. 172.
- Per il testo dell'articolo 170 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, vedasi nelle
note all'articolo 15.
- Per il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 30 del 2007, vedasi nelle note all'articolo
16.
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato
decreto legislativo n. 30 del 2007, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 22 (Ricorsi avverso i provvedimenti di
allontanamento). - 1. Avverso i provvedimenti di
allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per
motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1,
la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.
2. Avverso il provvedimento di allontanamento per
motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di
pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21
puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria
ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono
disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.
3. I ricorsi di cui al comma 1, sottoscritti
personalmente dall'interessato, possono essere presentati
anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della
sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria
italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale
e' rilasciata avanti all'autorita' consolare, presso cui
sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
4. I ricorsi di cui al comma 1, possono essere
accompagnati da una istanza di sospensione
dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento.
Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma,
l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa,
salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una
precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su
motivi di sicurezza dello Stato.
5. (abrogato).
6. Al cittadino comunitario o al suo familiare,
qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la
sospensione del provvedimento di allontanamento sono
consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel
territorio nazionale per partecipare al procedimento di
ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi
turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla
sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal
questore anche per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare su documentata richiesta
dell'interessato.
7. Nel caso in cui il ricorso e' respinto,
l'interessato presente sul territorio dello Stato deve
lasciare immediatamente il territorio nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 13 (Espulsione amministrativa).
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello
Stato, il Ministro dell'interno puo' disporre l'espulsione
dello straniero anche non residente nel territorio dello
Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per
caso, quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma
1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da
forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e'
stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da
piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il
rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul
territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma
3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646.
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai
sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della
durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
il suo Paese d'origine.
2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita
coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia'
adottato, nei confronti dello straniero identificato in
uscita dal territorio nazionale durante i controlli di
polizia alle frontiere esterne.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro sette giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo'
adottare la misura del trattenimento presso un centro di
identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma
3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E'
sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato piu' grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini
di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di
procedura penale.
3-sexies.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al
comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'
stata respinta in quanto manifestamente infondata o
fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo
straniero non abbia osservato il termine concesso per la
partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle
misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma
1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle
altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello
straniero come sanzione penale o come conseguenza di una
sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma
4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti
circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il
pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria
esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro
documento equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a
dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa
essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato
falsamente le proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti
emessi dalla competente autorita', in applicazione dei
commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al
comma 5.2.
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento
d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per
l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma
4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione, la concessione di un periodo per la
partenza volontaria, anche attraverso programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo
stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a
lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un
termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo'
essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso
individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio
nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola
ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche'
l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura,
acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le
disposizioni del presente comma non si applicano, comunque,
allo straniero destinatario di un provvedimento di
respingimento, di cui all'articolo 10.
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura
provvede a dare adeguata informazione allo straniero della
facolta' di richiedere un termine per la partenza
volontaria, mediante schede informative plurilingue. In
caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione e'
eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza
volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
la disponibilita' di risorse economiche sufficienti
derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al
termine concesso, compreso tra una e tre mensilita'
dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi',
una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita', da restituire al momento della partenza; b)
obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato,
dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di
presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un
ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha
facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e'
punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da
parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Il questore esegue
l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
le modalita' previste all'articolo 14.
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente
competente il provvedimento con il quale e' disposto
l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo e sentito
l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso e'
trattenuto in uno dei centri di identificazione ed
espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui e'
stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.
Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la
convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore
perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e'
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il
giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal
momento della comunicazione del provvedimento alla
cancelleria.»;
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono
al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili,
il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale
idoneo.
6.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1 dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
9.
10.
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la
tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione non puo' rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e'
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica nei confronti dello straniero
gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
e b), per il quale e' stato autorizzato il
ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo
non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la
cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di
espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a cinque
anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte
le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i
provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto
previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine
assegnato e puo' essere revocato, su istanza
dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di
avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di
cui al comma 5.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.».
- L'articolo 13-bis del citato decreto legislativo n.
286 del 1998, abrogato dal presente decreto legislativo,
recava: «Partecipazione dell'amministrazione nei
procedimenti in camera di consiglio».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione).
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12).
1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza
l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il
respingimento, a causa di situazioni transitorie che
ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate
all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili
alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di
effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti
per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
idoneo.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente
testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il
questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1,
puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna
del passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita', da restituire al momento della partenza; b)
obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato,
dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di
presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un
ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha
facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e'
punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore
provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno
rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente
articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro
di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e
sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa
di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine
per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche
in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le
condizioni indicate al comma 1, il questore puo' chiedere
al giudice di pace la proroga del trattenimento per un
periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le
condizioni di cui al quarto periodo, il questore puo'
chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta
giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non
puo' essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia
stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante
sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della
mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese
terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della
necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo'
chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento,
di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta
giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici
mesi. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione
e il respingimento anche prima della scadenza del termine
prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice
di pace.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per
eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo
in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine e' dato
con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso
di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine
del questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche
se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis
e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con
la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento
o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o
se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si
sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro
se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13,
comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto
dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si
trovi in stato di detenzione in carcere, si procede
all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per
violazione all'ordine di allontanamento adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo.
Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento
alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche',
ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13,
comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di
cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l'eventuale consegna all'interessato della documentazione
di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento,
in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui
agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater,
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel
caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.».
- Per il testo dell'articolo 35 del citato decreto
legislativo n. 25 del 2008, vedasi nelle note all'articolo
19.
- Per il testo dell'articolo 30 del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, vedasi nelle note all'articolo
20.
- Per il testo dell'articolo 5 della citata legge n.
180 del 1998, vedasi nelle note all'articolo 21
- Per il testo dell'articolo 82 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, vedasi nelle
note all'articolo 22.
- Per il testo degli artt. 82/2, 82/3 e 84 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960,
abrogati dal presente decreto legislativo, vedasi nella
G.U. 23 giugno1960, n. 152, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata
legge n. 1147 del 1966, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 3.
comma (abrogato).
Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi
o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta
libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito
per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di
cancelleria.».
- Per il testo dell'articolo 7 della citata legge n.
1147 del 1966, vedasi nelle note all'articolo 22.
- Per il testo dell'articolo 19 della citata legge n.
108 del 1988, vedasi nelle note all'articolo 22.
- Per il testo dell'articolo 70 del citato decreto
legislativo n. 267del 2000, vedasi nelle note all'articolo
22.
- Per il testo dell'articolo 44 della citata legge n.
18 del 1979, vedasi nelle note all'articolo 23.
- Per il testo degli artt. 45 e 47 della citata legge
n. 18 del 1979, abrogati. dal presente decreto legislativo,
vedasi nella G.U. 30 gennaio 1979, n. 29.
- Per il testo dell'articolo 42 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, vedasi nelle
note all'articolo 24.
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967,
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 44. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35)
Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha
dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione
penale entro il medesimo termine previsto per la
proposizione dell'impugnativa.».
- Per il testo degli artt. 43, 45 e 46 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967,
abrogati dal presente decreto legislativo, vedasi nella
G.U. 28 aprile 1967, n. 106.
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge
n. 259 del 2006, vedasi nelle note all'articolo 25.
- Per il testo degli artt. 158-bis e 158-ter della
citata legge n. 89 del 1913, abrogati dal presente decreto
legislativo, vedasi nella G.U. 7 marzo 1913, n. 55.
- Per il testo dell'articolo 158 e 158-novies della
citata legge n. 89 del 1913, vedasi nelle note all'articolo
26.
- Si riporta il testo dell'articolo 158-decies della
citata legge n. 89 del 1913, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 158-decies. - 1. Gli atti, i provvedimenti e le
decisioni relativi al procedimento disciplinare ed al
procedimento cautelare sono comunicati o notificati al
notaio nel suo studio o presso il domicilio eletto.
2. Le comunicazioni e le notificazioni agli altri
soggetti sono eseguite presso le loro sedi.
3. (abrogato)
4. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal
presente capo possono essere eseguite a mezzo telefax o a
mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo
48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le
modalita' e le decorrenze stabilite con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
innovazioni tecnologiche.».
- Per il testo dell'articolo 63 della citata legge n.
69 del 1963, vedasi nelle note all'articolo 28.
- Per il testo degli artt. 64 e 65 della citata legge
n. 69 del 1963, abrogati dal presente decreto legislativo,
vedasi nella G.U. 20 febbraio 1963, n. 49.
- Per il testo dell'articolo 44 del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, vedasi nelle note all'articolo
28.
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 215 del 2003, vedasi nelle note all'articolo
28.
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 216 del 2003, vedasi nelle note all'articolo
28.
- Per il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 67
del 2006, vedasi nelle note all'articolo 28.
- Per il testo dell'articolo 55-quinquies del citato
decreto legislativo n. 198 del 2006, vedasi nelle note
all'articolo 28.
- Per il testo dell'articolo 55-sexies del citato
decreto legislativo n. 198 del 2006, abrogato dal presente
decreto legislativo, vedasi nella G.U. 31 maggio 2006, n.
133, S.O.
- Per il testo dell'articolo 54 del citato decreto
legislativo n. 327 del 2001, vedasi nelle note all'articolo
29.
- Per il testo dell'articolo 67 della citata legge n.
218 del 1995, vedasi nelle note all'articolo 30.
- Per il testo dell'articolo 1 della citata legge n.
164 del 1982, vedasi nelle note all'articolo 31.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della citata
legge n. 164 del 1982, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 6. - Nel caso che alla data di entrata in vigore
della presente legge l'attore si sia gia' sottoposto a
trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, la
domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve
essere proposta entro il termine di un anno dalla data
suddetta.
comma (abrogato).».
- Per il testo degli artt. 2 e 3 della citata legge n.
164 del 1982, abrogati dal presente decreto legislativo,
vedasi nella G.U. 19 aprile 1982, n. 106.
- Per il testo dell'articolo 3 del citato R.D. n. 639
del 1910, vedasi nelle note all'articolo 32.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge n.
1766 del 1927, vedasi nelle note all'articolo 33.
- Si riporta il testo della legge n. 1078 del 1930,
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Legge 10 luglio 1930, n. 1078 (Definizione delle
controversie in materia di usi civici).
1. Negli uffici dei commissari per la liquidazione
degli usi civici, nei quali lo richieda la mole degli
affari, possono essere nominati commissari aggiunti,
osservando il disposto dell'articolo 27, primo capoverso, e
28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
Il commissario aggiunto negli affari a lui assegnati ha
tutti i poteri attribuiti ai commissari dalla legge 16
giugno 1927, n. 1766, e da tutte le altre norme che la
completano.
La distribuzione degli affari in ciascun ufficio viene
fatta dal commissario.
artt. 2 - 8 (abrogati).
9. Disposizioni generali e transitorie.
Per la trattazione delle cause di appello, di cui nella
presente legge, e' istituita temporaneamente presso la
Corte di appello di Roma una sezione speciale.
10. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo'
promuovere avanti ai commissari regionali, alla sezione
speciale della Corte di appello ed alla Corte di cassazione
ogni azione e ricorso a difesa dei diritti delle
popolazioni anche in contraddizione del Comune o con
l'associazione agraria, sempre che non si sia verificata la
decadenza di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1927, n.
1766.
11. I reclami pendenti avanti le Corti d'appello, anche
in linea di rinvio, all'entrata in vigore della presente
legge, i quali non siano passati in decisione, sono
devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione
speciale della Corte di appello di Roma.
Il presidente di questa su richiesta della parte
diligente destinera' l'udienza di comparizione e la
cancelleria notifichera' d'ufficio tale provvedimento alle
parti per mezzo del servizio postale.
Se la richiesta, di cui al precedente comma, non sara'
fatta da alcuna delle parti dentro novanta giorni
dall'entrata in vigore della legge, i reclami pendenti
cadranno in perenzione.
Le cause pendenti innanzi le altre sezioni della Corte
di appello di Roma saranno assegnate d'ufficio alla sezione
speciale.
12. Gli Istituti di credito agrario indicati nell'art.
14 del R. decreto legge 29 luglio 1927, numero 1509 ,
porranno a disposizione dei commissari regionali, mediante
apertura di credito in conto corrente, le somme occorrenti
per le spese delle operazioni che i comuni siano
nell'impossibilita' di anticipare, quando siano riusciti
inefficaci i provvedimenti previsti dall'articolo 39 della
legge 16 giugno 1927, n. 1766.
Il rimborso delle anticipazioni concesse dagli Istituti
di credito agrario e degli interessi in misura non
superiore al tasso ufficiale dello sconto sara' effettuato
in non piu' di cinque rate annuali e sara' garantito con
rilascio di delegazioni da parte dell'esattore comunale.
Le somme di cui al comma precedente saranno poste a
carico degli interessati con provvedimento del commissario
ed esigibili con i privilegi fiscali, a norma del testo
unico 17 ottobre 1922, n. 1401.
13. Con le stesse norme l'Istituto di credito agrario
per la Sardegna anticipera' le somme necessarie per
l'accertamento, identificazione e liquidazione dei diritti
cussorgiali e di usi civici.
Il commissario per la Sardegna curera' con suo
provvedimento la retrocessione delle cussorgie.
14. Le disposizioni contenute nell'art. 22 del testo
unico 30 dicembre 1925, n. 3256, e nel secondo capoverso
dell'art. 18 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530, per
quanto concernono la riscossione a favore dello Stato o dei
concessionari delle bonifiche degli estagli dei terreni di
demanio comunale, sono abrogate. I Comuni proprietari
saranno soggetti agli obblighi stabiliti per ogni altro
proprietario di terreni del comprensorio.
15. Con regolamento da approvarsi con Regio decreto
saranno emanate le norme per la esecuzione delle presenti
disposizioni.».