Art. 16 
 
 
                        Soggetti destinatari 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano: 
    a) ai soggetti di cui all'articolo 4; 
    b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le
sanzioni delle Nazioni Unite, o  ad  altro  organismo  internazionale
competente per  disporre  il  congelamento  di  fondi  o  di  risorse
economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i  fondi
o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati  per  il
finanziamento di  organizzazioni  o  attivita'  terroristiche,  anche
internazionali. 
  2. Nei confronti dei soggetti  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca puo'
essere applicata relativamente  ai  beni,  nella  disponibilita'  dei
medesimi soggetti, che  possono  agevolare,  in  qualsiasi  modo,  le
attivita' di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione
o a causa di manifestazioni sportive.  Il  sequestro  effettuato  nel
corso  di  operazioni  di  polizia  dirette  alla  prevenzione  delle
predette  manifestazioni  di  violenza   e'   convalidato   a   norma
dell'articolo 22, comma 2.