Art. 17 
 
 
                     Titolarita' della proposta 
 
  1. Nei confronti delle persone  indicate  all'articolo  16  possono
essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il  tribunale
del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o  dal
direttore  della  Direzione  investigativa  antimafia  le  misure  di
prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo. 
  2. Quando le misure di prevenzione patrimoniali sono richieste  nei
confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le
funzioni e le competenze spettanti al  procuratore  della  Repubblica
presso il tribunale del capoluogo del distretto  sono  attribuite  al
procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui  circondario
dimora la persona; nei  medesimi  casi,  nelle  udienze  relative  ai
procedimenti  per  l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione  le
funzioni di pubblico ministero possono essere  esercitate  anche  dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. 
  3. Salvo quanto previsto al comma  2,  nelle  udienze  relative  ai
procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste
ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono
esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.