Art. 18 
 
 
Applicazione delle misure  di  prevenzione  patrimoniali.  Morte  del
                              proposto 
 
  1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere
richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di  prevenzione
patrimoniali,  indipendentemente  dalla  pericolosita'  sociale   del
soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta
della misura di prevenzione. 
  2. Le misure di prevenzione patrimoniali  possono  essere  disposte
anche  in  caso  di  morte  del  soggetto  proposto   per   la   loro
applicazione. In tal caso  il  procedimento  prosegue  nei  confronti
degli eredi o comunque degli aventi causa. 
  3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale puo' essere iniziato
anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale  potrebbe
essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione
della misura di prevenzione puo' essere  proposta  nei  riguardi  dei
successori a titolo universale o  particolare  entro  il  termine  di
cinque anni dal decesso. 
  4. Il procedimento di prevenzione patrimoniale puo' essere iniziato
o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora  all'estero
della  persona  alla  quale  potrebbe   applicarsi   la   misura   di
prevenzione,  su  proposta  dei  soggetti  di  cui  all'articolo   17
competenti  per  il  luogo   di   ultima   dimora   dell'interessato,
relativamente ai beni che si ha  motivo  di  ritenere  che  siano  il
frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. 
  5.  Agli  stessi  fini  il  procedimento  puo'  essere  iniziato  o
proseguito allorche' la  persona  e'  sottoposta  ad  una  misura  di
sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata.