Art. 19 
 
 
                        Indagini patrimoniali 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche
a mezzo della guardia di finanza  o  della  polizia  giudiziaria,  ad
indagini sul tenore di vita, sulle disponibilita' finanziarie  e  sul
patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 16  nei  cui  confronti
possa essere proposta la misura  di  prevenzione  della  sorveglianza
speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od  obbligo  di
soggiorno, nonche', avvalendosi della  guardia  di  finanza  o  della
polizia giudiziaria, ad  indagini  sull'attivita'  economica  facente
capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di
reddito. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette
persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di  concessioni
o  di  abilitazioni  all'esercizio  di  attivita'  imprenditoriali  e
commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e  pubblici
registri,  se  beneficiano  di  contributi,  finanziamenti  o   mutui
agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concesse o erogate da  parte  dello  Stato,  degli  enti  pubblici  o
dell'Unione europea. 
  3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei
figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con  i
soggetti indicati al comma 1  nonche'  nei  confronti  delle  persone
fisiche o giuridiche, societa', consorzi  od  associazioni,  del  cui
patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in
parte, direttamente o indirettamente. 
  4. I soggetti  di  cui  all'articolo  17,  commi  1  e  2,  possono
richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti  di  polizia
giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad  ogni
ente creditizio nonche' alle imprese, societa' ed enti di  ogni  tipo
informazioni e copia della  documentazione  ritenuta  utile  ai  fini
delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2  e  3.
Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del  giudice
procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al
sequestro della documentazione con le modalita' di cui agli  articoli
253, 254, e 255 del codice di procedura penale. 
  5. Nel corso del  procedimento  per  l'applicazione  di  una  delle
misure di prevenzione iniziato nei confronti delle  persone  indicate
nell'articolo 16, il tribunale, ove  necessario,  puo'  procedere  ad
ulteriori indagini oltre quelle gia' compiute a norma dei  commi  che
precedono. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo degli articoli 253, 254 e 255 del
          codice di procedura penale: 
              "Art. 253.Oggetto e formalita' del sequestro. 
              1. L'autorita' giudiziaria dispone con decreto motivato
          il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al
          reato necessarie per l'accertamento dei fatti. 
              2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o  mediante
          le quali il reato e' stato commesso nonche' le cose che  ne
          costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. 
              3.  Al  sequestro  procede  personalmente   l'autorita'
          giudiziaria ovvero  un  ufficiale  di  polizia  giudiziaria
          delegato con lo stesso decreto. 
              4.  Copia  del  decreto  di  sequestro  e'   consegnata
          all'interessato, se presente." 
              "Art. 254. Sequestro di corrispondenza. 
              1.  Presso  coloro  che  forniscono  servizi   postali,
          telegrafici,   telematici   o   di   telecomunicazioni   e'
          consentito  procedere  al  sequestro  di  lettere,  pieghi,
          pacchi,   valori,   telegrammi   e   altri    oggetti    di
          corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica,  che
          l'autorita' giudiziaria abbia fondato  motivo  di  ritenere
          spediti dall'imputato o a lui  diretti,  anche  sotto  nome
          diverso o per mezzo di  persona  diversa,  o  che  comunque
          possono avere relazione con il reato. 
              2. Quando al sequestro procede un ufficiale di  polizia
          giudiziaria,   questi   deve    consegnare    all'autorita'
          giudiziaria  gli  oggetti  di  corrispondenza  sequestrati,
          senza aprirli  o  alterarli  e  senza  prendere  altrimenti
          conoscenza del loro contenuto. 
              3. Le carte e gli altri documenti sequestrati  che  non
          rientrano  fra   la   corrispondenza   sequestrabile   sono
          immediatamente restituiti all'avente diritto e non  possono
          comunque essere utilizzati." 
              "Art. 255. Sequestro presso banche. 
              1. L'autorita' giudiziaria puo' procedere al  sequestro
          presso  banche  di   documenti,   titoli,   valori,   somme
          depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se
          contenuti in cassette di sicurezza,  quando  abbia  fondato
          motivo  di  ritenere  che  siano   pertinenti   al   reato,
          quantunque  non  appartengano  all'imputato  o  non   siano
          iscritti al suo nome.".