Art. 20 
 
 
                              Sequestro 
 
  1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con  decreto  motivato  il
sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato
il   procedimento   risulta   poter    disporre,    direttamente    o
indirettamente, quando  il  loro  valore  risulta  sproporzionato  al
reddito dichiarato o all'attivita' economica  svolta  ovvero  quando,
sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di  ritenere  che  gli
stessi siano il frutto di attivita' illecite o  ne  costituiscano  il
reimpiego. 
  2. Il sequestro e' revocato dal tribunale  quando  e'  respinta  la
proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta
che esso ha per oggetto beni di legittima  provenienza  o  dei  quali
l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente. 
  3.   L'eventuale   revoca   del    provvedimento    non    preclude
l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi  acquisiti  nel  corso
degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.