Art. 21 Esecuzione del sequestro 1. Il sequestro e' eseguito con le modalita' previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. L'ufficiale giudiziario, eseguite le formalita' ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria. 2. Il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica. 3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennita' di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario e' regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.): "Art. 104.Esecuzione del sequestro preventivo. 1. Il sequestro preventivo e' eseguito: a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili; b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalita' previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale e' iscritta l'impresa; d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. 2. Si applica altresi' la disposizione dell'art. 92.". - La legge 7 febbraio 1979, n. 59 reca: Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.