Art. 21 
 
 
                      Esecuzione del sequestro 
 
  1. Il sequestro e' eseguito con le modalita' previste dall'articolo
104 del decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271.  L'ufficiale
giudiziario,   eseguite   le   formalita'   ivi   previste,   procede
all'apprensione    materiale    dei     beni     e     all'immissione
dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi,  anche  se
gravati da diritti reali o personali di godimento,  con  l'assistenza
obbligatoria della polizia giudiziaria. 
  2.  Il   tribunale,   ove   gli   occupanti   non   vi   provvedano
spontaneamente, ordina lo  sgombero  degli  immobili  occupati  senza
titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al
sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica. 
  3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennita'  di  trasferta
spettante  all'ufficiale  giudiziario  e'  regolato  dalla  legge   7
febbraio 1979, n. 59. 
 
          Note all'art. 21: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  104  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
          coordinamento  e  transitorie  del  codice   di   procedura
          penale.): 
              "Art. 104.Esecuzione del sequestro preventivo. 
              1. Il sequestro preventivo e' eseguito: 
              a)  sui  mobili  e  sui  crediti,  secondo   le   forme
          prescritte  dal  codice  di   procedura   civile   per   il
          pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto
          applicabili; 
              b)  sugli  immobili  o  mobili   registrati,   con   la
          trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; 
              c) sui beni aziendali organizzati  per  l'esercizio  di
          un'impresa, oltre che  con  le  modalita'  previste  per  i
          singoli beni  sequestrati,  con  l'immissione  in  possesso
          dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel
          registro  delle  imprese  presso  il  quale   e'   iscritta
          l'impresa; 
              d)  sulle   azioni   e   sulle   quote   sociali,   con
          l'annotazione nei libri  sociali  e  con  l'iscrizione  nel
          registro delle imprese; 
              e) sugli  strumenti  finanziari  dematerializzati,  ivi
          compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione
          nell'apposito  conto  tenuto  dall'intermediario  ai  sensi
          dell'art. 34 del decreto legislativo  24  giugno  1998,  n.
          213. Si applica l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo
          21 maggio 2004, n. 170. 
              2. Si applica altresi' la disposizione dell'art. 92.". 
              - La legge 7 febbraio 1979, n. 59  reca:  Modificazioni
          ai servizi di cancelleria in materia di  spese  processuali
          civili.