Art. 24 
                              Confisca 
 
  1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui  la
persona nei cui confronti e' instaurato  il  procedimento  non  possa
giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per  interposta
persona fisica o  giuridica,  risulti  essere  titolare  o  avere  la
disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria
attivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto  di
attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. 
  2. Il decreto di confisca puo' essere emanato entro un anno  e  sei
mesi  dalla  data  di  immissione  in  possesso  dei  beni  da  parte
dell'amministratore giudiziario. Nel caso  di  indagini  complesse  o
compendi patrimoniali rilevanti, tale termine puo'  essere  prorogato
con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per  non
piu' di due volte. Ai fini del computo  dei  termini  suddetti  e  di
quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause
di sospensione  dei  termini  di  durata  della  custodia  cautelare,
previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. 
  3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta
dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano
le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione
personale. Sulla  richiesta  provvede  lo  stesso  tribunale  che  ha
disposto la misura di prevenzione personale, con  le  forme  previste
per il  relativo  procedimento  e  rispettando  le  disposizioni  del
presente titolo.