Art. 25 
 
 
                Sequestro o confisca per equivalente 
 
  1. Se la persona  nei  cui  confronti  e'  proposta  la  misura  di
prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni  al  fine  di
eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca  su
di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro  o  altri
beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non
possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente,  prima
dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.